Curiosa applicazione nel nuovo caso di “Daspo” a Venezia: consuma la prestazione con una prostituta sulla pubblica via nascosto da un camion. La “libertà” gli costa il provvedimento di allontanamento da tutto il territorio comunale.
Gli agenti del Servizio Sicurezza urbana sono intervenuti a più riprese in via Fratelli Bandiera a Marghera per controllare l’area e, nel caso, sanzionare eventuali clienti delle prostitute che stazionano in zona, quasi tutte di nazionalità bulgara.
A fare le spese dell’ulteriore giro di vite è stato soprattutto un giovane di 20 anni residente a Mestre: è stato sorpreso a consumare una prestazione con una lucciola dietro a un camion in sosta lungo via Fratelli Bandiera creando le condizioni per l’irrogazione del daspo urbano, cui si sono aggiunte una multa e una sanzione supplementare di 100 euro, come previsto dall’articolo 75 del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.
Altri tre clienti sono invece stati sanzionati con verbali da 350 euro ciascuno per aver violato l’articolo 75 del nuovo Regolamento: si tratta di un cittadino italiano di 52 anni residente a Rovigo, di un cittadino turco di 30 anni residente a Mestre e di un cittadino somalo sempre di 30 anni residente a Treviso.
Il Comando della Polizia locale fa sapere che, fino a questo momento, sono circa 180 i verbali notificati a clienti di prostitute nell’anno in corso, senza alcun “recidivo”.
Per quanto riguarda i daspo urbano, finora ne sono stati disposti una trentina per spaccio o consumo di stupefacenti sulla pubblica via, per ubriachezza molesta, per bivacchi nei giardini pubblici e per altri comportamenti contrari in maniera significativa al decoro.
Affermo che, anche con le nuove disposizioni legislative, le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.
P.S. I relativi soggetti possono essere sanzionati per evasione fiscale, anche per le tasse locali (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006, come chiarificato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 141/2019).