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Agli inizi del 2023 i giornali, illustrando la cosiddetta “Riforma Cartabia” (dal nome dell’ex Ministro di Grazia e Giustizia), avevano riportato la grande novità in tema di diritto di famiglia: finalmente, il cosiddetto “divorzio immediato” all’italiana era diventato realtà.
Essendo però il nostro un sistema giuridico complicato e farraginoso, è stato proprio così?
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Scopri come fare
La situazione precedente: la separazione ed il successivo ricorso per divorzio.
Sino al 28 febbraio 2023 il divorzio poteva essere chiesto dopo 12 mesi qualora la separazione fosse stata giudiziale, ossia senza accordo fra i coniugi; qualora, invece, la separazione fosse stata consensuale il divorzio poteva essere richiesto dopo soli 6 mesi, termini che in entrambi i casi decorrevano dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale per la separazione.
Pertanto, i coniugi dovevano affrontare un primo giudizio per ottenere la separazione e poi un secondo per arrivare al divorzio, con evidente duplicazione di tensioni e spese, considerando che i giudizi potevano durare anche anni.
La “Riforma Cartabia” e i problemi sorti nei Tribunali.
La “Riforma Cartabia” ha stabilito una nuova procedura, estremamente tecnica, riguardante il ricorso per la separazione e il divorzio, sia consensuali che giudiziali; norme più snelle cui dovrebbero seguire decisioni più rapide. E’ importante sottolineare, poi, che qualora la coppia abbia figli minori si deve allegare al ricorso un piano genitoriale, che deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti il percorso educativo, la scuola e le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute.
Soprattutto, il nuovo articolo 473 bis n. 49 del codice di procedura civile prevede la possibilità per le parti di presentare la domanda di divorzio contestualmente alla domanda di separazione. In altre parole, non è più necessario presentare dapprima ricorso al Tribunale per ottenere la separazione e poi, dopo il periodo di tempo prescritto dalla Legge (6 o 12 mesi), presentare un ulteriore ricorso per ottenere il divorzio; la pratica può essere promossa con un unico ricorso.
Come spesso accade in Italia, però, al roboante annuncio non è seguita una concreta attuazione; sono state immediatamente pubblicate circolari di alcuni Tribunali quali, fra gli altri, quelli di Padova e Treviso che spiegavano come non fosse giuridicamente possibile sbrigare così facilmente la pratica a causa delle norme contenute nel sistema che dichiarano nulli i patti raggiunti dai coniugi per presentare un ricorso congiunto per la separazione e che riguardino il divorzio.
Di qui l’empasse: ci si trova dinanzi ad un errore nella formulazione della norma da parte del Legislatore o sono stati troppo frettolosi i giornali? O, ancora, i Tribunali territoriali hanno esagerato nell’interpretazione restrittiva della norma?
Si è dovuto quindi attendere che la Suprema Corte di Cassazione, ponendo fine alle dispute giuridiche, risolvesse la questione sia pure dopo molti mesi.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 28727 del 6 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha ammesso il ricorso presentato da una coppia con una domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio, risolvendo quindi il contrasto verificatosi a causa di decisioni non omogenee fra i vari Tribunali. Insomma, il “divorzio immediato” si può fare perché la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi, sì che ora la “Riforma Cartabia” può essere applicata in modo univoco su tutto il territorio nazionale, compresi i Tribunali veneti.
La decisione è di rilevante portata, poiché non si deve più fare ricorso a due procedimenti differenti: quello di separazione e poi quello di divorzio, evitandosi duplicazione della documentazione da presentare.
Con un ricorso unico i coniugi – od anche uno solo di essi – possono chiedere al Tribunale di dichiarare la separazione e, trascorsi 6 mesi (12 nel caso di separazione giudiziale), il divorzio; saranno i Giudici ad emettere due distinti provvedimenti, ma in modalità quasi automatica qualora ne sussistano i presupposti e sempre che durante questi 6 mesi i coniugi non si siano riconciliati, poiché in tal caso non verrà dichiarato il divorzio.
In conclusione i coniugi, od il singolo coniuge, che ritengano non sussistere margini per una riconciliazione, possono rivolgersi al Tribunale chiedendo direttamente con un unico ricorso sia la separazione che il divorzio.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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