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Le aule dei Tribunali vedono sempre più spesso invocare la “legittima difesa” in favore di persone imputate per aver ferito od ucciso un rapinatore introdotto in casa o nel negozio.
Sono casi eclatanti, come quello di Mario Roggero, gioielliere del cuneese condannato a 17 anni di reclusione per aver inseguito fuori dal negozio ed ucciso due rapinatori che stavano fuggendo con il bottino; ma anche casi pressoché quotidiani, come quello del genitore di un alunno che ha aggredito un insegnante “reo” di aver rimproverato aspramente il ragazzo.
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Condotte che, secondo il sentire di molti, sarebbero giustificate dalla legittima difesa ossia dalla “necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa” (così l’articolo 52 del codice penale).
La legittima difesa è, infatti, una causa di giustificazione: un fatto previsto dalla legge come reato (ad esempio, l’omicidio) non viene punito in considerazione del riconoscimento del diritto all’autotutela. Tale diritto viene però riconosciuto entro limiti ben precisi fissati dalla legge.
Prendiamo lo spunto dalla vicenda del gioielliere che aveva già subito altre rapine ed ha rincorso due rapinatori uccidendoli fuori dal proprio negozio.
Sul piatto della bilancia della giustizia sono stati posti i due beni che meritano tutela: su un piatto le proprietà, i beni del gioielliere e sull’altro la vita delle persone che l’avevano appena rapinato. Beni materiali contro vita, dunque. La soluzione giuridica sembra scontata, ma ecco salire (anche da larga parte dell’opinione pubblica) l’invocazione della “legittima difesa”; perché in questo caso la Corte ha condannato il gioielliere?
In primo luogo, il pericolo non era attuale: i malviventi stavano scappando, non ponevano in pericolo l’incolumità del gioielliere il quale, pertanto, non era costretto a sparare per proteggersi o per proteggere i beni, visto che la rapina era già avvenuta.
Inoltre, non sussisteva la proporzionalità tra l’offesa e la reazione a propria difesa: come abbiamo scritto, la vita di una persona (compresa, nella fattispecie, quella dei rapinatori) vale più dei gioielli del rapinato sì che si deve valutare ogni circostanza concreta quale l’intensità del pericolo minacciato nei confronti dell’aggredito, le caratteristiche dell’aggredito stesso e rapporti di forza fra questo e gli aggressori, il tempo ed il luogo dell’azione, i mezzi a disposizione della vittima.
L’art. 52 del codice penale, nel disciplinare l’esimente della legittima difesa, prevede una regolamentazione particolare che limita la discrezionalità del Giudice quando l’aggressione avvenga nel domicilio (l’abitazione ma anche il luogo ove si esercita l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale) della vittima, specialmente a seguito delle modifiche introdotte con la legge 36 del 2019.
La nuova Legge ha inserito al comma 2 l’avverbio “sempre”, sì che si deve presumere che sia proporzionata una difesa realizzata nel domicilio (fermi restando tutti gli altri requisiti di cui all’art. 52 del codice penale). Inoltre, il nuovo comma 4 dispone che si consideri sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione nel domicilio posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Qualora, dunque, la minaccia o la violenza siano attuate nel domicilio la necessità difensiva, che costituisce insieme alla proporzione tra difesa ed offesa l’elemento essenziale per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti applicativi della scriminante in discorso, è presunta dalla Legge.

La “legittima difesa” è, dunque, uno strumento difensivo da maneggiare con cautela; vien da chiedersi a che cosa va incontro colui che, aggredito da malviventi, esagera nella difesa. La nuova formulazione dell’art. 55 del codice penale ha ampliato l’ambito di operatività di questa scriminante stabilendo che “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) (minorata difesa, n.d.r.) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Curioso, non raro, è poi il caso del genitore che ha apostrofato malamente la docente che aveva rimproverato il figlio durante la lezione in classe; a processo, il difensore aveva invocato la legittima difesa ma è stato condannato. La Suprema Corte, con Ordinanza n. 24848 del 18 agosto 2023, ha respinto il ricorso presentato dal genitore contro la condanna inflitta in primo grado, ritenendo non sussistenti gli estremi della legittima difesa per assenza del requisito della contestualità della condotta, avvenuta dopo tre giorni dal rimprovero della docente all’alunno.
La riflessione conclusiva porta ad affermare che la difesa in danno dell’aggressore può essere considerata legittima solo a fronte dei precisi presupposti che abbiamo sopra richiamato; in altre parole, non è consentito “sparare a vista” anche se il legislatore ha recentemente ampliato il campo di applicazione di questa esimente.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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Nota bene: nel caso del genitore che aggredisce il professore, nemmeno scolasticamente si tirerebbe in ballo la legittima difesa. L’avvocato del genitore violento voleva difendere l’indifendibile tirando in ballo un’esimente che in nessun esame di diritto penale all’università ti consentirebbe di portare a casa un 18. nel caso dell’orefice è da constatare che se il rapinatore avesse sparato all’orefice, 17 anni di condanna non li avrebbe mai presi. Nei confronti dei delinquenti ci sono le esimenti, le attenuanti e tutte le cause di non punibilità possibili
Non è che il signor roggero abbia proprio agito in difesa di sé, e nel filmato si vede.