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L’Arbitrato: Come ridurre i tempi della Giustizia per definire le controversie relative ad un contratto

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La Giustizia, soprattutto quella italiana, non è certo rapida; sono all’ordine del giorno le notizie di cronaca che riferiscono di cause iniziate decenni fa e decise dai Tribunali con molta (troppa) calma. Questo determina un danno per i cittadini ma anche per le imprese, che vedono aumentare i costi e le incertezze.

Che fare, allora, per velocizzare i tempi ed ottenere una giustizia efficace?

Uno strumento che viene largamente utilizzato in altri Ordinamenti, in particolar modo nelle transazioni commerciali, è quello dell’Arbitrato, ossia una sorta di giustizia privata dove la risoluzione delle controversie viene demandata non ai Tribunali statali ma ad uno o più Arbitri scelti dalle parti in lite, i quali decidono seguendo determinate regole che sono previste dalla legge e dal contratto.

In altre parole, l’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie per risolvere liti in materia civile e commerciale; viene affidato ad un terzo, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale, l’incarico di giudicare la controversia pronunciando il lodo arbitrale (in pratica una sentenza), che contiene la soluzione del caso ritenuta più corretta.

Anche il nostro Codice di procedura civile disciplina l’Arbitrato, stabilendo che “Le Parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili…” (art. 806).

Le materie in cui solitamente si ricorre a questo strumento sono quelle contrattuali quali, ad esempio, contratti di locazione, di appalto, di vendita, societari, ecc…

Frequenti sono le clausole contrattuali o regolamentari che deferiscono ad arbitri le controversie relative all’aumento del canone dei contratti di locazione (la Suprema Corte ne ha chiarito la legittimità: Cassazione civile, ordinanza n. 14861 depositata il 15 giugno 2017), la risoluzione di dispute condominiali, l’interpretazione di clausole contenute in contratti di compravendita immobiliare, quelle sulla nullità della delibera assembleare di una società, in relazione all’omessa convocazione del socio (Cassazione civile n. 15890/2012) o della delibera di esclusione del socio da una cooperativa.

Non possono, viceversa, essere decise in arbitrato controversie insorte in materia di lavoro (se non previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva) o di stato delle persone (ad esempio: accertamento della filiazione) od, ancora, in materia penale. Vi sono poi limiti imposti dalla normativa processualistica; ad esempio, il locatore che intende intimare uno sfratto per morosità dovrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria e l’eventuale presenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione sarà applicabile nella sola fase di opposizione.

Frequentemente le parti inseriscono già all’interno del contratto una clausola, cosiddetta “compromissoria”, che stabilisce che ogni controversia sull’interpretazione od esecuzione del contratto venga demandata al giudizio di uno o più arbitri (purché in numero dispari).

Le parti in lite possono affidare il giudizio agli arbitri anche dopo il sorgere della controversia stipulando il cosiddetto “compromesso”; in tal caso debbono circoscrivere con esattezza l’oggetto del contendere ed ogni altra regola utile per lo svolgimento dell’arbitrato.

La scelta dell’arbitro o degli arbitri è importante, così come le qualità o le qualifiche particolari che gli stessi devono possedere; è pertanto consigliabile inserire tali criteri di selezione già nella clausola arbitrale. 

L’arbitrato può svolgersi secondo le regole del codice oppure può essere irrituale, ossia senza particolari formalità di procedura; la scelta deve essere fatta dalle parti nella clausola compromissoria inserita nel contratto ovvero nel successivo compromesso.

Il procedimento arbitrale si conclude con la pronuncia di un lodo (ossia una decisione) che deve essere pronunciato nel termine stabilito dalle parti; se on è stabilito, il termine fissato dall’art. 820 del codice di procedura civile è di 240 giorni, salvo proroghe concordate dalle parti.

Il lodo ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria e può essere impugnato dinanzi alla Corte d’Appello solo in casi particolari disciplinati dalla legge.

In conclusione, chi intenda precostituire uno strumento per la rapida definizione di una possibile controversia relativa ad una materia disponibile, può inserire nel contratto la clausola compromissoria o stipulare successivamente un compromesso, deferendo la risoluzione della controversia ad uno arbitro, essendo sicuro di godere di una decisione rapida.

I costi? Non sono lievi, ma il beneficio della celerità è impagabile. Un Avvocato esperto della materia vi può altresì indicare Organismi arbitrali che li contengono in termini non gravosi, conciliando così celerità e contenimento dei costi.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti      Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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