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Infortunio in itinere e copertura assicurativa INAIL: il punto dell’Avvocato

Per la rubrica "Diritto del Lavoro", a cura dell'Avvocato Gianluca Teat, in questo articolo si spiegano meccanismi e presupposti del cosiddetto "infortunio in itinere", cioè l'infortunio che capita durante il tragitto che si fa andando a lavorare, evento a volte alla base di controversie.

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Il presente articolo affronta una tematica di grande attualità e sovente poco conosciuta, ovverosia l’infortunio che avviene lungo il tragitto per andare o per tornare dal lavoro, tecnicamente noto come infortunio in itinere (dal latino iter-itineris ovverosia cammino percorso).
Molte persone non sono a conoscenza del fatto che la copertura assicurativa INAIL riguarda anche gli infortuni che colpiscono il lavoratore durante il percorso per recarsi sul luogo di lavoro e per rientrare presso la propria abitazione.
Esempio: Tizio, mentre si sta dirigendo al lavoro in auto, rimane vittima di un grave incidente stradale che lo costringe a rimanere in infortunio per 2 mesi e gli viene riconosciuto un danno biologico permanente del 12 per cento. Avrà diritto alla liquidazione dell’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e alla liquidazione del danno biologico INAIL secondo le relative tabelle esattamente come se l’incidente fosse avvenuto sul lavoro (come, ad esempio, se fosse rimasto ferito dalla caduta di una gru). Tutto a questo ovviamente a certe condizioni che sono l’oggetto del presente articolo.

Di conseguenza, è sempre importante segnalare subito che un incidente stradale o di altro tipo è avvenuto mentre il lavoratore si recava o tornava dal lavoro sia al personale che presta il primo soccorso, che al datore di lavoro e agli Enti Previdenziali.
Se la persona che ha subito l’infortunio non è in grado di provvedere da sola, tale incombenza spetterà a un prossimo congiunto.

Vediamo ora i limiti per rientrare nel regime di copertura INAIL a seconda dei mezzi di trasporto utilizzati.

Mezzi pubblici come treno o autobus.
Nessun dubbio sussiste se il mezzo utilizzato è compatibile con l’orario di lavoro e segue un percorso normale.
Ad esempio, se l’assicurato sale sul treno a Portogruaro ove risiede per scendere a Mestre dove si trova la sede dell’azienda; se l’infortunio avviene poco prima che il treno entri nella stazione di Mestre alle 8:50 del mattino; se l’orario di inizio dell’attività lavorativa è fissato per le 9; nessuno può dubitare che si tratti di un infortunio in itinere.
Risulta evidente che se lo stesso incidente avvenisse sul treno tre ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa e non fosse possibile dimostrare un motivo lavorativo valido per giustificare la presenza sul treno in quella fascia oraria, l’INAIL potrebbe legittimamente rifiutare la copertura assicurativa.

Mezzi privati come auto, scooter o moto.
In tali casi l’utilizzo di questi mezzi di trasporto viene reputato dall’INAIL necessario (e dunque il relativo infortunio è indennizzabile) quando si realizzino una o più delle seguenti condizioni:
1) il mezzo è concesso o prescritto dal datore di lavoro per esigenze di lavoro;
2) la sede di lavoro non è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici oppure è raggiungibile unicamente in tempi eccessivamente dilatati o incompatibili con i turni di lavoro o comunque con un elevato dispendio di tempo;
In questo secondo caso i criteri sono molto più sfumati e rimessi alla discrezionalità amministrativa. E’ bene procedere con esempi.

Sicuramente un lavoratore che deve percorrere un tragitto come Padova-Spinea in auto alle 3 del mattino per iniziare il turno alle 4, godrà della copertura assicurativa INAIL in caso di infortunio in itinere siccome non esistono a quelle ore mezzi pubblici che coprano quel percorso in tempi accettabili.
All’opposto abbiamo il lavoratore che abita in centro a Mestre e che può agevolmente prendere il tram che porta a Favaro Veneto dove si trova la sua sede di lavoro. La connessione con mezzi pubblici esiste durante le normali ore di lavoro. Pertanto, in tale ipotesi l’INAIL potrebbe legittimamente non riconoscere come infortunio in itinere un incidente avvenuto alle 9 del mattino in automobile mentre il lavoratore si recava presso la sede di lavoro (da Mestre a Favaro Veneto).

Tra queste ipotesi estreme vi sono casi sfumati in cui l’Amministrazione può valutare parametri quali i tempi di attesa con i mezzi pubblici, i relativi disagi e la lunghezza dei percorsi a piedi per arrivare dalla fermata alla sede di lavoro al fine di riconoscere o meno la copertura assicurativa. In genere, se esistono uno o più mezzi pubblici che coprono il tragitto casa-lavoro in tempi accettabili, l’INAIL non riconoscerà la copertura assicurativa in caso di incidenti avvenuti utilizzando mezzi propri.


 

Quasi superfluo ricordare che l’INAIL non riconosce la copertura assicurativa in caso di incidenti stradali causati dal lavoratore in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o sprovvisto di patente.

Cosa succede, però, in caso di interruzioni e deviazioni dal percorso ordinario casa-lavoro?

In tali casi la copertura assicurativa viene garantita solo se vi sono delle cause giustificative quali
1) una direttiva del datore di lavoro (ad esempio, prima di venire al lavoro passare da un fornitore per delle verifiche);
2) causa di forza maggiore (ad esempio, chiusura di una strada che costringe a fare una lunghissima deviazione):
3) brevi soste per necessità improrogabili (ad esempio, utilizzo di un bagno o sosta per fare benzina);
4) adempimento di obblighi vari (ad esempio, fermarsi per prestare soccorso a vittime di incidente stradale oppure fermarsi a seguito di controlli richiesti dalle Forze dell’Ordine);
5) in genere brevi soste che non creano condizioni di rischio.
Fermarsi per portare i figli a scuola o per andarli a prendere lungo il tragitto casa-lavoro potrebbe rientrare all’interno della copertura assicurativa INAIL se compatibile con orario e percorso, ma raccomando sempre prudenza sul punto, siccome eccessivi scostamenti in termini di tempi e di tragitti potrebbero fornire all’Ente Previdenziale una giustificazione per non riconoscere la copertura.

Infine, il percorso fatto a piedi o in bicicletta è in genere garantito dalla copertura assicurativa INAIL, se il tempo dello spostamento e l’itinerario sono compatibili con orario, luogo di abitazione e sede di lavoro, secondo i principi sopra illustrati.

Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore


Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
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