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Comitato Danni da Movida a Venezia: “Le segnalazioni non sono falsi allarmi”

Il Comitato Danni da Movida a Venezia sarà all'assemblea indetta dalla Municipalità il 16 ottobre: "Spiace che l'assessore non sarà presente"

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Buongiorno si trasmette in allegato un comunicato che risponde alle affermazioni dell’assessore Costalonga in merito all’assemblea indetta dalla Municipalità per il 16 ottobre (San Lorenzo, ore 17,30) dedicata al tema della Movida molesta.
Il Comitato Danni da Movida è stato invitato e sarà presente. La Municipalità ha invitato anche gli assessori competenti ma, a quanto pare, l’assessore Costalonga ha declinato l’invito.
Questa la nostra risposta

COMITATO DANNI DA MOVIDA, ASSEMBLEA SULLA MOVIDA: NOI INVECE CI SAREMO
In merito alle affermazioni dell’assessore Costalonga sul motivo per cui diserterà l’assemblea del 16 ottobre indetta dalla Municipalità di Venezia, ente istituzionale che esercita funzioni democratiche, il Comitato Danni da Movida esprime tutto il proprio dispiacere per questa mancata occasione di confronto.

Il Comitato finora non ha mai avuto la possibilità di incontrare gli assessori Costalonga e Pesce, dal momento che agli atti risulta una sola convocazione, fatta in fretta e furia alla vigilia della proroga dell’ordinanza estiva. Proroga che era stata già decisa e proprio per questo il Comitato ha ritenuto di non dare seguito a quella convocazione giunta in extremis.

Il Comitato ha raccolto le iscrizioni formali di famiglie residenti in diverse aree della città, con decine e decine di segnalazioni su problematiche reali di movida molesta documentate puntualmente: il dossier con tali documentazioni (compresi alcuni video e foto realizzati con modalità che ne conferiscono il valore legale) è stato consegnato alla Municipalità. L’assessore Costalonga non può derubricare le segnalazioni fatte in questi mesi come “falsi allarmi”. Ma se ha dei dubbi, ci consenta di contattarlo qualora si dovesse verificare una di quelle situazioni problematiche a cui assistiamo ogni giorno.

La stessa Municipalità ha elaborato una mozione che può rappresentare un buon punto di partenza per elaborare un documento condiviso per la salvaguardia della salute dei cittadini senza andare ad inficiare il lavoro – quello onesto e rispettoso dei regolamenti – di tanti esercenti.

Non c’è da parte del Comitato (che ha raccolto 500 adesioni in appena due mesi sul proprio gruppo Facebook) alcuna “lotta senza quartiere” nei confronti degli esercenti: c’è la richiesta, senza distinzione di zone, visto che il problema è così diffuso, semplicemente di vedersi tutelato il diritto al riposo e alla vita normale e sicura all’interno della propria abitazione.

Il Comitato rifiuta categoricamente di venire etichettato come “politicizzato”, non perché la politica sia una cosa cattiva, ma perché la natura stessa di questo gruppo di persone è per forza di cose eterogenea: nasce dall’unione di tutti quelli che si sono trovati in questi anni danneggiati dalla presenza sempre più invadente e molesta di locali che aprono fino a notte, tengono la musica alta e convogliano nei dintorni centinaia di persone che schiamazzano, creano disagi di tutti i tipi e, non da ultimo, provocano anche situazioni di illegalità (risse e spaccio). Tutto questo non ha nulla a che vedere con l’essere politicizzati. Tutto questo ha a che vedere con la salute dei cittadini e la loro sicurezza.

Le proposte del Comitato, fino a quando non vi sarà un confronto serio tra le parti, sono di attenersi rigorosamente al Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana di farlo rispettare 24 ore su 24. Se questo avvenisse la città sarebbe molto più vivibile e sicura.

Ricordiamo alcuni di questi articoli.

Art 32
1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi.

2. È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi.

3. È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico.

Art. 65
1. È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00.

3. Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

4. È vietato l’uso di amplificatori sonori collocati all’esterno degli edifici ovvero collocati all’interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l’esterno.

5. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l’intrattenimento.

Comitato Danni da Movida Venezia

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6 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. In Italia, Venezia è in Italia ? esistono normative specifiche che regolamentano l’installazione e il funzionamento delle canne fumarie¹²³⁴⁵. Queste normative stabiliscono, tra le altre cose, i materiali di costruzione da utilizzare, il percorso che la canna fumaria deve seguire fino al tetto, le caratteristiche del comignolo e le distanze da rispettare¹.

    Per esempio, il **Decreto Legislativo 3 aprile 2016** definisce le varie biomasse adatte alla combustione³. La **norma UNI 10683/2005** e la sua integrazione del 2012 regolano l’installazione e il controllo di camini o stufe alimentati a legna o altre biomasse solide³. La **norma UNI EN 13501-1** regola la gestione dei fumi per gli impianti visti nel punto precedente³.

    Inoltre, la **normativa UNI10683/2012** impone che le canne fumarie e più in generale lo scarico dei fumi deve avvenire dal tetto e non dalla parete con una quota stabilita dalla normativa⁵. Inoltre, la tubazione deve essere adeguatamente isolata, coibentata e impermeabile, garantendo elevate prestazioni alle alte temperature di esercizio⁵.

    È importante notare che queste normative sono in vigore per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Pertanto, se si riscontrano problemi con odori sgradevoli o rumori eccessivi provenienti da locali vicini, è possibile segnalare la situazione alle autorità competenti per un controllo. Shylock the first

  2. Credo sia giusto urlare libertà libertà, ma come qualcuno ha più volte sottolineato, la tua libertà finisce dove inizia la mia, è la mia prevede di tenere le finestre aperte, e dormire dalle 11 di sera senza bisogno di tappi per l’orecchio. Non solo rumore, ma puzza incredibile di cose mal cucinate, francamente non so come non ci siano controlli nelle cucine (sic!) di questi locali, friggono con il pi***o ? odori nauseabondi escono dalle loro finestre invadono calli e case, dovrebbe esserci l’obbligo di avere canne fumarie fino ad un metro sopra i tetti. Shylock the first

  3. Non c’é alcun riferimento al diritto, dei cittadini veneziani, allo svago, al divertimento, alla socialità e all’utilizzo dello spazio pubblico per il proprio tempo libero.
    É una visione piuttosto miope la vostra. Non la definirei eterogenea.

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