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Il reato di estorsione commesso dal datore di lavoro in danno dei propri dipendenti

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Il reato di estorsione commesso dal datore di lavoro in danno dei propri dipendenti

Negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che varie condotte del datore di lavoro integrino il reato di estorsione di cui all’art. 629 del Codice Penale in danno dei propri dipendenti.

Tale orientamento interpretativo, sovente criticato da parte di vari quotidiani e riviste «sul libro paga» della organizzazioni dei datori di lavoro, rappresenta, ad avviso di chi scrive, una corretta e opportuna evoluzione giurisprudenziale strettamente collegata a quella che i più chiamano ancora «crisi economica» (l’espressione «crisi economica» è del tutto fuorviante ed errata siccome non siamo in presenza di «una crisi», ma di un nuovo tipo di economia neo-liberale e globale che sta appena ora iniziando a produrre i primi effetti e che condurrà l’Italia e molte altre Nazioni occidentali verso un baratro nei prossimi 10-20 anni -salvo politiche correttive che richiederebbero inversioni radicali di tendenza-).

Iniziamo adesso ad analizzare con ordine la questione da un punto di vista strettamente tecnico.

Cos’è il reato di estorsione?
Il miglior modo per rispondere a tale domanda è riprodurre qui di seguito il contenuto dell’art. 629, primo comma, c.p. che indica la fattispecie incriminatrice:
«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»

Quali sono i casi «classici» di estorsione?
Le ipotesi «classiche» in cui si configurava e (si configura) tale reato sono quelle del «picciotto» che si reca nel negozio di Tizio e si fa consegnare 10.000 Euro da quest’ultimo sotto minaccia di appiccare fuoco al locale; oppure il caso del «paparazzo» che fotografa di nascosto la nota attrice Tizia al club privé per scambisti e si fa dare dalla stessa 20.000 Euro sotto minaccia di pubblicare le foto su Facebook o su qualche rivista «specializzata in pettegolezzi».

Come viene interpretata la norma che prevede il reato di estorsione all’interno della materia giuslavoristica?
Negli ultimi dieci anni il deterioramento progressivo e costante della situazione economica italiana ha spinto un crescente numero di giudici a sussummere anche varie condotte del datore di lavoro all’interno della fattispecie incriminatrice del reato di estorsione. Infatti, lo squilibro strutturale tra domanda e offerta di lavoro ha generato un mercato asfittico e depresso, in cui un numero crescente di lavoratori è stato costretto ad accettare condizioni inique e, nei fatti, al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Sono «emersi», di conseguenza, principi giurisprudenziali molto favorevoli ai lavoratori, enunciati in massime quali la seguente:
«Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi» (si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 1284 del 18 gennaio 2011, pronuncia di notevole importanza).

Quali condotte del datore di lavoro potrebbero, dunque, integrare il delitto di estorsione (a titolo meramente esemplificativo)?
1) Costringere, con violenza e minaccia, il lavoratore ad accettare condizioni economiche più deteriori rispetto a quelle garantite dai contratti collettivi o individuali (esempio concreto: in busta paga io, datore di lavoro, scrivo che ti pago 1.300 Euro netti al mese, verso sul tuo conto corrente 1.300 Euro ogni mese, ma chiedo che tu, lavoratore, mi restituisca 200 Euro in contanti ogni 30 giorni sotto minaccia di licenziamento o di mobbing) (sul punto si vedano: Cass. 27 novembre 2013, n. 50074; Cass. 1 dicembre 2011, n. 46678 e la più recente Cass. 10 ottobre 2014, n. 677).
2) Costringere, con violenza o minaccia, il lavoratore a rinunciare a diritti quali congedi per malattie o infortuni sul lavoro (esempio concreto: io, datore di lavoro, che so che sei stato vittima di un incidente sul lavoro, ma tu, dipendente, devi dichiarare che ti sei ferito a casa mentre cucinavi).
3) Un tempo, prima dell’introduzione dell’obbligo di rassegnare le dimissioni con modalità on-line, anche la lettera di dimissioni già prefirmata e consegnata dal dipendente al datore di lavoro sotto violenza o minaccia, poteva integrare la condotta del reato di estorsione. Oggi tale reato potrebbe configurarsi qualora il datore di lavoro, con violenza o minaccia di licenziamento o di mobbing, richiedesse i codici PIN INPS del dipendente al fine di poter gestire il procedimento di dimissioni con modalità on line contro la reale volontà del dipendente.
4) Costringere anche «l’aspirante» dipendente ad accettare condizioni inique sotto violenza o minaccia. Infatti, secondo Cass. 1 luglio 2010, n. 32525, «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi…» (esempio concreto: tu, tirocinante, stai svolgendo uno stage finalizzato all’assunzione, vieni pagato 400 Euro al mese con fondi della Regione per 3 ore di lavoro al giorno, ma in realtà devi lavorare 9 ore al giorno altrimenti non ti assumerò mai).

Cosa deve fare il lavoratore in casi simili?
Un tempo, quando esisteva un fronte dei lavoratori relativamente compatto ed erano ancora diffusi i veri «sindacalisti di assalto», erano tali ultimi soggetti di «avanguardia» a intervenire in casi di questo tipo. La loro attività era svolta nell’interesse di tutti e contribuiva a «riequilibrare» il sistema, migliorando le condizioni dei lavoratori, assicurando la redistribuzione della ricchezza e promuovendo la domanda aggregata di beni e servizi (più lavoratori con migliori salari significavano più acquisti e più benessere! L’economia non «gira» con politiche di contenimento del costo del lavoro e precariato strutturale!). Tale modello però funzionava sotto due condizioni: economia relativamente chiusa con uno Stato che poteva ancora controllare i processi di accumulazione del capitale e presenza nella popolazione di uomini e donne dotati di «attributi virili» (oggi soggetti purtroppo ormai in via di estinzione).
Attualmente tale attività deve essere svolta da avvocati giuslavoristi con l’aiuto dei pochi veri sindacalisti rimasti (che ricevono spesso limitati appoggi da parte degli altri lavoratori), mentre la magistratura, con tali condivisibili orientamenti, deve sopperire a un dialogo tra le parti sociali ormai destinato al viale del tramonto.
Infatti, in casi come quelli precedentemente illustrati (più comuni di quello che il lettore medio possa pensare) va considerata la possibilità di una denuncia-querela (intelligentemente scritta, opportunamente argomentata e con elementi di prova a sostegno ovviamente!) per il reato di estorsione (come estremo rimedio qualora le trattative individuali e/o sindacali dovessero fallire).

Come risponde il fronte dei datori di lavoro a queste possibili reazioni di ciò che resta del movimento dei lavoratori?
La risposta è una sola: spaccare ulteriormente il fronte dei lavoratori attraverso la riduzione delle tutele, il ricorso alle esternalizzazioni, alle onnipresenti cooperative e infine all’immigrazione, appoggiando in tutti i modi governi di centro-sinistra riformista e democratica (o, in altri paesi, anche di centro-destra riformista e democratica) e finanziando le relative organizzazioni culturali e i relativi media (ovverosia quasi tutti!). Un mix grottesco di retorica democratica senza nessun contenuto reale, di permissivismo, di buonismo costruito sopra società in disfacimento economico e politico (oltre che etico). Solamente così si può spiegare come mai l’italiano medio possa votare per Renzi o il francese medio per Macron o l’americano medio per Obama/Clinton, credendo veramente che essi rappresentino il «nuovo» (mentre i cattivi, i populisti, i razzisti, gli intolleranti, ecc stanno tutti dell’altra parte).

Il problema chiave dell’immigrazione incontrollata
Nulla più dell’immigrazione incontrollata «spacca» il fronte dei lavoratori, in quanto le barriere di lingua, cultura, religione, prevalgono su tutte le altre e, soprattutto, esistono masse di disperati che accettano qualsiasi condizione lavorativa pur di sopravvivere. Nulla più dell’immigrazione incontrollata è destinata e a disgregare il tessuto sociale del nostro Paese nel lungo periodo. L’Italia del futuro, non appena scomparirà la vecchia generazione che ancora sostiene, con salari e pensioni «vecchio stampo», la domanda aggregata di beni e servizi, diventerà progressivamente simile a molte realtà dell’America Latina con enormi squilibri sociali, favelas, corruzione ad ogni livello, omicidi per strada, rapine ai bancomat all’ordine del giorno.

Cesare, l’archetipo del severo Legislatore rispettato più per timore che per amore come intuì il grande Machiavelli, è colui che limita le libertà individuali, frena gli egoismi dei singoli, abbatte i castelli di carta degli idealisti prima che le loro fantasie irrealizzabili si convertano, per eterogenesi dei fini, in realtà pericolose e insostenibili. Cesare deve esistere e deve ordinare la società con due obiettivi: la pace sociale e la creazione di condizioni di vita materiale accettabili, ma con la consapevolezza che il mondo è ontologicamente imperfetto, che esso è campo di battaglia e che non c’è e non c’è mai stato spazio per tutti. Pensare che Cesare possa «accogliere» tutti, «salvare» tutti, creando un paradiso qui in terra è solo l’abbaglio caduto di una luce celestiale illusoria dentro la quale «brilla» la Babilonia che verrà sulla terra (e sta già venendo! E’ solo questione di tempo!). I difensore della cultura dell’accoglienza sono oggi unicamente i «profeti», spesso inconsapevoli, del caos ingestibile che verrà e sono i naturali alleati ideali del grande capitale globale che richiede manodopera al costo di mera sussistenza (o anche più basso!).

Avv. Gianluca Teat
(Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore)

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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