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HOME PAGELa Voce dell'Avvocato, a cura degli Avvocati Luca e Giulia Azzano-CantaruttiAcquisti on line, se arriva prodotto non conforme? Come tutelarsi

Acquisti on line, se arriva prodotto non conforme? Come tutelarsi

Codice Civile, Codice del Consumo, sentenze Cassazione, ecc...: le norme per tutelarsi negli acquisti on line spiegate dai 'nostri' Avvocati.

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Acquisti on line, ma se arriva prodotto non conforme? La crescita esponenziale del commercio on line espone i consumatori al rischio di ricevere merce non conforme a quella attesa.

Come può difendersi l’acquirente?

L’art. 1490 del codice civile prevede l’obbligo per il venditore di garantire che il bene venduto sia immune da vizi tali da renderlo “inidoneo all’uso cui è destinato” o “ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Per “inidoneità all’uso normale” si fa riferimento a difetti di costruzione che non consentano al compratore di servirsi concretamente del bene acquistato per far fronte alle esigenze che ne hanno motivato l’acquisto. Sono invece idonei a diminuire il valore del bene quei vizi che, pur consentendo al compratore di utilizzare il bene regolarmente, fanno sì che le “performance” dello stesso non raggiungano il massimo livello possibile.

Questo era il regime originario per il quale il compratore avrebbe potuto esercitare i tipici rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, previsti dall’art. 1492 del codice civile.

Con l’approvazione del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) sono maggiormente garantite le esigenze e gli interessi dei consumatori, ritenuti parti deboli rispetto ai produttori, ai commercianti e ai venditori. Il decreto pone in capo a questi ultimi una presunzione di conoscenza dettagliata dei beni prodotti e compravenduti, nonché della relativa conformità rispetto alle descrizioni ed alle qualità presentate al consumatore nella pubblicizzazione del modello/campione.

Il legislatore è quindi intervenuto estendendo i presupposti in presenza dei quali il consumatore ha diritto di agire qualora abbia ricevuto un bene “difforme”, innovando i rimedi riconosciuti dall’art. 1492 del codice civile.

L’art. 130 del codice del consumo prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento di consegna del bene, vizi non più relegati alla necessaria “inidoneità” o al “diminuito valore del bene”.

Lo stesso articolo continua nei successivi commi con la previsione dei tipici rimedi esperibili dal consumatore/acquirente e della relativa disciplina. Detti rimedi sono indicati in ordine gerarchico: il consumatore, in caso di difformità, può chiedere preliminarmente ed a sua libera scelta la riparazione oppure la sostituzione del bene.

Il consumatore potrà altresì avvalersi degli originari rimedi di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando la riparazione o sostituzione siano “impossibili” od “eccessivamente onerose” per il venditore;
b) il venditore non abbia ottemperato all’obbligo di sostituzione o riparazione entro “congruo termine”;
c) la sostituzione o riparazione abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Giova sottolineare che i parametri su cui effettuare il giudizio di eccessiva onerosità della riparazione o della sostituzione sono da rinvenirsi nel valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità e nell’entità del difetto di conformità.

Entro quale termine il consumatore deve denunciare i vizi?

L’art. 132 del Codice del Consumo prevede che il venditore è responsabile per tutti i vizi che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene, con obbligo del consumatore/acquirente di denunciare il vizio entro due mesi dalla sua scoperta, a pena di decadenza dalle azioni di cui all’art. 130 del codice del consumo e perdendo ogni diritto alla sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

Un’eccezione è prevista per il vizio che si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene: ipotesi per cui il legislatore ha stabilito una presunzione di esistenza del vizio già al momento della consegna, sollevando così il compratore dall’onere di dimostrare che il vizio non è conseguenza della normale usura del bene, onere, quest’ultimo, che grava generalmente sull’acquirente.

Oltre alla riparazione o sostituzione, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno?

L’art. 1494 del codice civile prevede l’ulteriore generale rimedio del risarcimento del danno, esperibile a meno che il venditore riesca a dimostrare di “avere ignorato senza colpa” i vizi della cosa. Si tratta tuttavia di una ignoranza la cui prova grava esclusivamente sulla parte venditrice e di difficile dimostrazione, posto il dovere di sorveglianza e la relativa presunzione di conoscenza che incombono sul responsabile del commercio e della produzione dei beni immessi sul mercato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1082 del 2020, ha chiarito che ai sensi dell’art. 135 del codice del consumo i rimedi ordinari previsti dal diritto italiano concorrono con quelli previsti dalla disciplina specifica a tutela del consumatore, in considerazione della circostanza per cui la normativa comunitaria ha trovato ingresso nel nostro ordinamento per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle.

La stessa Corte ha altresì chiarito che il risarcimento del danno può essere richiesto sia in via autonoma, sia unitamente ad uno dei rimedi previsti dal codice del consumo. In questo senso, continua la Corte, le soluzioni della disciplina specifica per il consumatore devono ritenersi cumulative a quella del risarcimento del danno poiché il prezzo pagato per il bene difettoso è eccessivo e, comunque, può essersi generato un ulteriore danno.

Risulta, quindi, fondamentale rispettare il termine entro il quale deve essere inviata la denuncia dei vizi al venditore, prestando molta attenzione ai termini ivi contenuti: motivo per cui è importante rivolgersi ad un Professionista che sappia riconoscere i presupposti e le modalità per azionare l’opportuna tutela.

Avv. Luca Azzano-Cantarutti    Avv. Giulia Azzano-Cantarutti

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