A molti lettori sarà capitato di dover restare a casa durante il periodo di malattia a causa del timore che bussi alla porta il medico dell’ASL per gli eventuali accertamenti. In questo breve articolo analizzeremo quali sono gli adempimenti burocratici in caso di malattia, quali sono gli orari di reperibilità e le conseguenze derivanti dall’assenza ingiustificata.
Il lavoratore dipendente deve giustificare l’assenza dal lavoro attraverso un’apposita certificazione che deve essere trasmessa per via telematica dal medico all’istituto previdenziale, il quale a sua volta dovrà comunicarla al datore di lavoro (art. 25 L. 183/2010). Tale adempimento telematico sostituisce l’obbligo di invio della certificazione medica da parte del lavoratore, ma tale ultimo soggetto è comunque tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro.
Il datore di lavoro e l’ente previdenziale hanno facoltà di effettuare accertamenti sanitari sul reale stato di malattia del dipendente. La legge, tuttavia, riconosce due garanzie a favore del lavoratore: solamente i medici delle ASL possono fare tali visite e unicamente durante determinati orari. Tali fasce di reperibilità, ovverosia i periodi di tempo in cui il lavoratore deve rimanere a casa, sono i seguenti: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 per il settore privato. Per i dipendenti pubblici vigono, invece, i seguenti orari: 9:00-13:00 e 15:00-18:00.
Cosa succede se il lavoratore non è reperibile durante questi periodi? In caso di assenza ingiustificata la sanzione prevista è la perdita dell’indennità di malattia.
Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che l’assenza del dipendente alla visita di controllo può essere giustificata (e di conseguenza non vi è decadenza dal trattamento economico di malattia), oltre che per motivi di forza maggiore, anche nel caso in cui sia indifferibile la sua presenza altrove come nell’ipotesi di concomitanti visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso dalle fasce di reperibilità (Cass. 22065/2004).
Gianluca Teat
(Potete contattarmi anche sul profilo Facebook Avv. Gianluca Teat)
14/09/2015
Riproduzione vietata
(Immagine: Goya curato dal dottor Arrieta, 1820, olio su tela, del pittore e incisore spagnolo Francisco José de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 30 marzo 1746 – Bordeaux, 16 aprile 1828). Immagine di pubblico dominio.)
Informazioni essenziali, e di estrema utilità, compendiate in poche righe: grazie all’Avvocato e alla redazione per questa rubrica.
finalmente informazioni chiare e concise. Grazie
veramente io credo di aver visto di recente sul sito dell’Inps che le fasce di reperibilità cominciano alle 8 del mattino (settore privato)
saluti
Elisa
Risposta per Elisa,
come può vedere nel link sottostante, il sito dell’INPS indica chiaramente che le fasce di reperibilità per il settore privato sono: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 come è stato scritto nell’articolo. Pertanto, non esiste una fascia di reperibilità che inizia alle 8 del mattino.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0;5673;5688;&lastMenu=5688&iMenu=1
La domanda fornisce comunque uno spunto molto interessante: infatti cosa accadrebbe se il Legislatore indicasse un’ora troppo “mattiniera” o troppo “tarda”. Ad esempio, fasce di reperibilità che iniziano alle 6 del mattino o che finiscono alle 11 di sera.
Tali norme, se contenute in una legge (o altro atto avente valore di legge ovverosia decreto legge o decreto legislativo) sarebbero, con tutta probabilità, incostituzionali e dovrebbero essere dichiarate tali dalla Corte Costituzionale.
Se contenute in un regolamento governativo o ministeriale dovrebbero essere disapplicate dal giudice del lavoro (nel singolo giudizio) o dichiarate illegittime dal TAR (con efficacia generale-erga omnes-). Infatti, prevedere fasce di reperibilità troppo estese fino a includere orari mattutini quali le 6-7 a.m. o serali come le 11 p.m. lederebbe almeno tre articoli della nostra Costituzione (art. 2 diritti inviolabili dell’individuo tra cui rientrano, per giurisprudenza ormai pressoché unanime, anche il diritto alla privacy, riservatezza e “pace domestica”; art. 3, principio di uguaglianza nella sua accezione di ragionevolezza della legge, e art. 32 diritto alla salute -infatti il malato non deve essere “disturbato” a orari incompatibili con il suo recupero e riposo-).
Ne deriva che gli orari delle fasce di reperibilità devono, almeno tendenzialmente, coincidere con i normali orari di lavoro essendo illegittime fasce troppo “mattiniere” o “serali”.
Avv. Gianluca Teat
Ottimo articolo! Molto interessante!