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Quando il sindacato «vende» il lavoratore in sede di conciliazione. Quali i rimedi? L’importanza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24024/2013

Quando il sindacato «vende» il lavoratore in sede di conciliazione. Quali sono i rimedi? L'importanza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24024/2013

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Quando il sindacato «vende» il lavoratore in sede di conciliazione. Quali i rimedi? L'importanza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24024/2013

Nella mia esperienza professionale noto, con crescente preoccupazione, un «falla» inquietante all’interno della delicata tematica della conciliazione in sede sindacale. Cerchiamo di capire cosa sia, quali siano i suoi limiti e quali siano i rimedi in caso di «malfunzionamento» di tale istituto giuridico.

Cosa è la conciliazione in sede sindacale?
E’ un accordo tra datore di lavoro e dipendente in una sede sindacale alla presenza di un conciliatore. In tale occasione, le parti possono porre fine a una lite potenziale o in atto, raggiungendo un accordo.

Esempio
Il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono un verbale di conciliazione con cui il secondo accetta 10.000 Euro e il trasferimento in una sede gradita e, in cambio, rinuncia a chiedere delle differenze retributive il cui valore sarebbe di oltre 20.000 Euro, in quanto l’azienda non gli ha corrisposto per vari anni alcune voci accessorie della retribuzione. Il tutto alla presenza di un conciliatore sindacale che sottoscrive lo stesso atto.

Perché la sede sindacale riveste un’importanza fondamentale?
Perché permette di evitare l’applicazione dell’art. 2113 c.c. nella parte in cui prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide e, pertanto, sono impugnabili da quest’ultimo entro sei mesi. Questo significa che, se la rinuncia o la transazione del dipendente avviene in sede sindacale, l’atto non è impugnabile. Infatti, il Legislatore «presume» che il sindacato tuteli il lavoratore e che il conciliatore sindacale difenda gli interessi della parte debole.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Cosa accade nella realtà a livello nazionale?
I sindacalisti (a parte poche eccezioni) ormai sono molto diversi dagli idealisti degli anni Sessanta e Settanta. Il sistema sindacale, attraverso i CAF, i distacchi e gli infiniti altri «privilegi» è stato ormai cooptato dal potere economico-politico dominante divenendo una delle cinghie di trasmissione di tali forze. La prova di ciò? Cosa hanno fatto i sindacati contro il «Jobs Act», la crescente precarizzazione, gli abusi delle Coop Rosse? Sostanzialmente nulla. Immaginate cosa accadrebbe se il Governo riducesse i compensi riservati ai CAF per ogni 730 o ISEE… Non solo, qualora dovessero affermarsi delle forze politiche realmente sociali disposte ad adottare misure di tutela della forza lavoro nazionale e degli immigrati regolari (in numero limitato), molti sindacati inizierebbero a «remare contro», evocando la lotta al razzismo e tutti i temi cari alla sinistra liberale «radical chic» che ha come vertice visibile il potere di George Soros «e company» negli Stati Uniti. In tutto ciò si può notare come la «sinistra» e la cinghia di trasmissione del potere sindacale oggi forniscano in larga misura una apparente forma di contestazione. A questo si unisce il fatto che la forza lavoro, sempre più composta da un sottoproletariato originario di decine di paesi diversi (pertanto senza unità ideale, culturale e tanto meno di classe), accetta (alle volte senza nemmeno rendersene conto per incomprensione della lingua e del diritto italiano) violazioni palesi dei propri diritti e persino dei minimi retributivi. Il ricatto della delocalizzazione, inoltre, porta a una ulteriore gara al ribasso. Tra dieci-venti anni è molto probabile che vivremo in una Babilonia senza regole…

Cosa accade nella singola fabbrica/azienda?
In questo contesto di irreversibile degrado economico, politico, culturale, morale e umano (che, ad avviso dello scrivente, è la logica e naturale conseguenza degli «ideali» del liberalismo politico-economico affermatisi progressivamente a partire dall’Ottocento) è sempre più facile incontrare la figura del conciliatore sindacale «compiacente» che convince i lavoratori a firmare rinunce «in bianco» ai propri diritti o transazioni nettamente «in perdita» per questi ultimi. Ovviamente non tutti i sindacalisti sono così; esistono ancora uomini e donne di valore che lottano per difendere i diritti dei lavoratori, ma devo constatare che il livello di combattività del fronte sindacale è sceso, in modo preoccupante, negli ultimi anni. Tutta la mia stima va a quei sindacalisti che sovente militano in sigle «non allineate» e che si battono contro tale tendenza. Sovente, comunque, tali soggetti finiscono per essere emarginati dallo stesso fronte sindacale.

Come la magistratura corregge «le deviazioni» della conciliazione in sede sindacale?
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la partecipazione del sindacato deve essere effettiva in sede di conciliazione. Infatti, il Supremo Collegio ha statuito che
«Per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod.civ., solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la `res dubia’ oggetto della lite (in atto o potenziale) e le ‘reciproche concessioni’ in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c.”.» (Sentenza n. 24024/2013).

Conclusioni giuridiche
La Suprema Corte di Cassazione sostanzialmente fornisce un’interpretazione secondo buona fede, e non legalistico-farisaica, dell’art. 2113 c.c., in base alla quale ciò che rileva, ai fini della non impugnabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, è la reale ed effettiva partecipazione del sindacato nell’interesse del dipendente e non la sua presenza meramente formale. Dunque, se siete stati «vittime» di conciliazioni in sede sindacale «nettamente in perdita», sappiate che l’atto che avete sottoscritto potrebbe essere comunque impugnabile qualora il conciliatore sindacale non vi abbia sufficientemente informati con riferimento ai diritti a cui stavate per rinunciare o qualora l’oggetto della lite (in caso di transazione) non emerga chiaramente dall’atto. State certi che tale fenomeno è più diffuso di quello che si possa credere. Pertanto, cercate di informarvi sempre, anche tramite internet, dei vostri diritti e delle implicazioni giuridiche degli atti che vogliono farvi firmare. La vostra firma, salvo che nei «grotteschi» modelli privacy promossi dall’Unione Europea, non è quasi mai una semplice formalità!

Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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15 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Salve, mi sono rivolto al sindacato per una problematica giuridica riguardo all’inquadramento in una pubblica amministrazione a seguito di mobilità extracomparto. Il sindacato mi sta portando per le lunghe… ci sono dei tempi massimo per presentare un ricorso? Sto pensando di rivolgermi autonomamente ad un legale. Che tipo di figura dovrei cercare?

  2. Buongiorno avv. Gianluca Teat,
    volevo porle un quesito.. io la mia compagna abbiamo lavorato in una azienda per due anni…chiudendo il rapporto lavorativo a luglio 2018.
    Preciso che tutta la durata del lavoro si è svolto completamente in nero e a fine rapporto non abbiamo avuto il saldo mensile. Si è sempre lavorato tutti i giorni compresi sabato e domenica, in più se avevamo bisogno di un giorno di libero, ci adoperavamo a pagare personalmente una persona per sostituirci ( dietro consenso del datore di lavoro)
    ritornando al saldo mensile..abbiamo sollecitato più volte il datore di lavoro per saldarci quanto dovuto..le sue risposte erano che al momento non aveva soldi e che dovevamo ripassare la settimana successiva.
    questo va avanti per ben 6 mesi, senza mai avere concretamente concluso nulla.
    Stanche dell’attesa e dei continui rinvii…abbiamo deciso di fare vertenza da un sindacato…
    parte il tutto con le valutazioni dello stipendio sotto pagato, dei permessi e ferie non godute…il sindacato ci avvisa che la valutazione viene calcolata da chi di competenza ad 11.500 euro a lavoratore per un totale di 22000 euro. IL datore di lavoro, come prassi viene convocato dal sindacato per una conciliazione, ma lo stesso vuole accordarsi per il 50% del dovuto.
    A detta del sindacato, se il tutto dovesse passare al tribunale, anche un giudice non ci consentirebbe la somma per intero.
    Ora; vorremo capire se è possibile una cosa del genere, e quindi accettare la perdita del 50% sulla somma che ci spetta per legge…e soprattutto se è fattibile in una vertenza conciliare in questo modo.
    Grazie anticipatamente per una sua risposta al nostro quesito.
    Cordialmente

    • Premesso che dovrei avere una conoscenza più precisa del caso per rispondere in modo dettagliato, non si fidi troppo di quello che Le dicono. Si rivolga a più sindacati e a più professionisti prima di decidere cosa fare.

      • Buongiorno vorrei porre una domanda, se si fa una conciliazione simdacale, e nessuno ti da una copia sia l’azienda che il sindacato , in che modo si può reperirla? A chi rivolgersi?

  3. Buongiorno vorrei porre una domanda:
    Se il nuovo contratto integrativo aziendale ha un netto diminuzione del salario con in più annullamento di varie voci tra cui l’aspettativa pur essendo un contratto stagionale macomunque al di sopra del minimo salario nazionale può essere annullato?
    Tengo a precisare con l’inganno ci hanno portato a questo integrativo dicendoci che l’azienda era in un momento difficile e dovevano esser fatti per forza dei tagli economici dopo di che a fine stagione leggiamo sul giornale che il presidente dichiara utli per oltre 300 mila euro con e di questi 300 mila euro ben 160 mila sono stati divisi tra gli azionisti.
    Ora vi chiedo le sembra corretto?

  4. Buona sera. Mi preoccupa quello che ho letto perché questi giorni mi iscrivero ai sindacati per essere tutelata in un caso di mobbing che dura ormai da 8anni e sono arrivata allo sfinimento. Sono un direttore di negozio è la situazione è diventata insostenibile. Mi hanno detto che la tessera costa 100 euro con servizi 730, controlli busta paga ecc compresi. E che devo valutare se voglio riconciliazione con L azienda x rimanerci, oppure licenziarmi e fare una causa con un tot di guadagno. Lei cosa mi consiglia? La causa potrebbe essere fattibile e di alto guadagno? Oppure mi conviene solo fare un accordo e conciliazione rimanendo tutelata mese x mese finché mi troverò un altro lavoro?. Sono da 15 anni con loro, subisco mobbing da 8. Mi scoccia che i datori di lavoro sono bravi e non c’entrano, è un loro preposto di alto livello che mi fa la vita un inferno x semplice antipatia . Sono più propensa rimanere tutelata dai sindacati mentre mi cerco un altro lavoro. Lei che ne pensa? Devo decidere presto…..

  5. Nell’azienda dove lavoro é stato firmato un accordo sindacale recente transattivo e novativo senza conciliazione individuale nelle sedi considerate protette in violazione dell’art.2113 del cc dalle quale si evince che a fronte di pochi soldi quale una tantum si rinunci ad ogni pretesa sugli istituti contrattuali e relativi trattamenti economici e normativi compreso orario di lavoro senza neanche indicare nell’accordo a quali diritti inderogabili di legge o di ccnl si stava rinunciando sia in termini specifici e determinati anche in termini di diritti quesiti per prestazioni già rese ed entrate nel patrimonio del lavoratore, inoltre questi sindacati compiacenti non hanno avuto neanche il buon senso e la correttezza professionale che li dovrebbe contraddistinguere di avvisare i lavoratori che con quest’accordo aziendale transattivo novativo si stava estinguendo un rapporto di lavoro preesistente novandolo con l’accordo transattivo con diritti peggiorativi per i lavoratori, questo l’ho dovuto scoprire da solo perché oramai i sindacati pensano solo ad assecondare le esigenze dei datori di lavoro e si sono quindi dimenticati della loro vera missione tutelare gli interessi e i pochi diritti dei lavoratori grazie.

  6. Non è assolutamente così, non è che non sanno comprendere la terminologia, bensì si mettono d’accordo con il datore di lavoro su una terminologia che alla fine penalizza il lavoratore cercando di salvare la faccia girando i discorsi.
    La verità è che il sindacato è finito, la figura del sindacalista come usava una volta nelle fabbriche per tutelare il lavoratore non esiste più.
    Ora si tratta di persone che usufruiscono delle ore di distacco, che praticamente non sono mai in servizio quindi non sanno molto dell’ambiente del lavoro, e godono del privilegio di dare del ‘tu’ ai dirigenti. Poi quando vanno in pensione (prima degli altri) hanno la pensione del lavoro più quella del sindacato.
    Ve lo dice uno che ha pagato il sindacato quarant’anni: finchè va bene va bene, tutti amici, ma se arriva un problema il loro ruolo è quello di mediare facendo in modo che non ci rimetta il datore di lavoro, anche se il lavoratore ha pienamente ragione. Se sperate che in una crisi il sindacalista si schieri al vostro fianco contr l’azienda siete finiti. Sentiti un avvocato e risparmiate i soldi della quota sindacale!

  7. ….come è stato l’ accordo sindacale del 07/2008 fatto firmare anche a quei lavoratori che nonostante avessero vinto i due gradi di giudizio contro Poste italiane…..i sindacati si sono prodigati adducendo che tale accordo fosse favorevole …si è solo rivelato una conciliazione a senso unico tutto in favore dell azienda ossia a favore di Poste Italiane nulla di piu per la parte da tutelare…..una vera Vergogna per i sindacati aderenti…..non bisogna fidarsi… non hanno veramente la capacita di comprendere la terminologia di quanto è scritto nella transazione….

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