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L’Inps ha modificato l’interpretazione delle regole sulla decorrenza della malattia: con la circolare 92/2026, pubblicata ieri, il giorno di inizio dell’evento può essere riconosciuto anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico quando la visita si svolge in ambulatorio. La misura, avallata dal ministero del Lavoro, è entrata in vigore il 4 settembre.
Il chiarimento dell’Istituto riguarda la possibilità di far retroagire di un giorno la data di malattia anche per le certificazioni rilasciate in ambulatorio, estendendo così una tutela che finora era riservata soltanto alle visite domiciliari. La novità si applica anche ai certificati di continuazione e alle ricadute.
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Scopri come fare
Fino ad ora la prassi prevedeva che l’inizio della malattia coincidesse con la data indicata nel certificato telematico; la retrodatazione al giorno precedente era ammessa solo in casi particolari e, in concreto, solo se il medico aveva compilato il campo «Dichiara di essere ammalato dal…» e nel caso di visite domiciliari.
La data di inizio della malattia non è un dettaglio formale: stabilisce quali sono i primi tre giorni coperti dalla cosiddetta carenza, periodo che resta a carico del datore di lavoro, condiziona le percentuali di indennizzo e influisce sul computo del periodo massimo di copertura. Per questo motivo la possibilità di far valere la malattia a partire dal giorno precedente può incidere sui rapporti economici tra lavoratore e datore di lavoro.
L’Inps motiva la svolta richiamando mutamenti del contesto sociosanitario nazionale: meno medici di base disponibili, un carico organizzativo e assistenziale più elevato per quelli in servizio e la prassi delle visite programmate in ambulatorio. Tutti elementi che, secondo l’Istituto, rendevano penalizzante il precedente meccanismo per il lavoratore che, pur essendo stato visitato il giorno successivo alla chiamata, restava privo della protezione per il primo giorno di malattia.
La circolare ricorda anche la facoltà, prevista dai contratti collettivi di medicina generale, di effettuare la visita domiciliare entro le ore 12 del giorno successivo alla richiesta, purché ritenuta necessaria. Questo profilo contratto-normativo è parte della motivazione che ha portato l’Inps a estendere l’interpretazione anche alle visite ambulatoriali.
Non mancano però le eccezioni. La retrodatazione al giorno prima non viene riconosciuta se quel giorno cade in un festivo infrasettimanale oppure di sabato o domenica. In tali circostanze il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (l’ex “guardia medica”), e pertanto la tutela non può essere estesa a coprire giorni in cui l’assistenza ordinaria non era disponibile.
Sul fronte amministrativo la novità avrà riflessi anche nelle rilevazioni delle presenze. Per i datori di lavoro che applicano il calendario differito, l’adeguamento del Libro unico del lavoro (Lul) entrerà a regime con la contabilizzazione dei dati relativi al mese di settembre, che verranno registrati nel mese di ottobre.
La circolare 92/2026 segnala un passo di adattamento delle regole previdenziali a una realtà sanitaria in cambiamento e introduce un criterio di maggiore favore verso il lavoratore, pur mantenendo paletti legati alle esigenze di servizio fuori dall’orario ordinario. Nel mese di ottobre, per i datori con calendario differito, le novità si rifletteranno concretamente nel Libro unico del lavoro.
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