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Fucilieri di Marina: il punto sui due Marò

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marò priginionieri in India

Lo scopo di questo breve scritto è quello di fornire un parere che sia quanto più semplice possibile, lontano da fastidiose ed a volte incomprensibili terminologie giuridiche, sulla nota vicenda dei marò italiani trattenuti in India in attesa di un processo.

È anzitutto fondamentale una preliminare precisazione: il punto focale della questione, spesso travisato da media ed esponenti politici desiderosi di cavalcare il malcontento popolare puntando più alla pancia che al cervello, è relativo alla differenza tra l’accertamento dei fatti – e cioè il vero e proprio processo – e chi il processo lo dovrà celebrare, ovvero quella che viene tecnicamente definita la “giurisdizione”.

Nessuno dunque intende per partito preso ritenere La Torre e Girone colpevoli di qualcosa, tuttavia è indubitabile che due cittadini indiani siano morti a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi dalla nave ove i due marò erano imbarcati e che questi ultimi siano i principali indiziati per la morte dei primi.

È quindi necessario, nessuno potrà contraddirmi, celebrare un processo per accertare questi fatti.
Ciò su cui si dibatte, da anni ormai, è il luogo ove questo processo debba essere celebrato.
Questo dunque è quello che dobbiamo capire. La posizione da escludere immediatamente è quella di chi, sostenendo che i fatti siano avvenuti all’interno di una nave battente bandiera italiana, sostiene che il processo debba essere celebrato solo ed esclusivamente in Italia.

Questa tesi non è nemmeno degna di essere presa in considerazione poiché il relativo articolo di legge è applicabile esclusivamente se i fatti avvengono all’interno del naviglio italiano senza conseguenze all’esterno dello stesso, ma qui la situazione è diversa ed è così riassumibile: due militari italiani, dall’interno di una nave italiana, aprono il fuoco (fatto da accertare attraverso il processo) contro una nave indiana uccidendo due cittadini indiani, il tutto in acque internazionali, ma all’interno della zona d’influenza economica esclusiva dell’India. Solitamente le situazioni soggettive relative ai militari stranieri in tempo di pace sono regolate da accordi bi o plurilaterali tra nazioni, come ad esempio quello in vigore tra Italia e U.S.A., che però alla data dei fatti di cui stiamo trattando, tra Italia ed India, non esisteva. Ecco che dobbiamo ricercare altrove la soluzione del problema.

Volendo escludere che il diritto penale indiano possa esercitarsi, posizione dubbia, all’interno della zona d’influenza economica esclusiva indiana, dobbiamo interrogarci su quali possano essere gli elementi di collegamento all’una – quella indiana – o all’altra – quella italiana – giurisdizione.
L’India, oltre al collegamento territoriale (z.i.e.e.), sostiene che spetti a loro il diritto di processare i militari italiani poiché essi sono accusati, in linea di massima poiché il capo d’imputazione è ancora in corso di formulazione, di aver ucciso due cittadini indiani aprendo il fuoco contro una nave battente bandiera indiana.

L’Italia può solo sostenere che il processo debba essere celebrato qui poiché sono coinvolti dei militari italiani impegnati in una missione internazionale, ma questa posizione appare decisamente debole poiché non supportata dalla normativa né internazionale né locale.

Altrettanto impraticabile risulterebbe essere la possibilità di affidare la controversia ad un tribunale internazionale, poiché uno solo dei due paesi ha sottoscritto il relativo trattato.
In linea teorica potrebbe essere possibile celebrare un doppio processo, sia qui in Italia che lì in India, ma ciò sarebbe evidentemente del tutto inutile. Appare quindi fondata, a parere di chi scrive, la richiesta dell’India di esercitare la giurisdizione sul caso. Quando verranno superate le lungaggini del sistema giudiziario indiano, da che pulpito viene la predica, se i nostri militari verranno condannati potranno richiedere di scontare la pena in Italia e ciò in virtù di un trattato in vigore tra i due paesi.

Giovanni Mennella

12/09/2014

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6 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. 1) Qualsiasi clausola il ministro della Difesa Italiano avesse concordato con i fucilieri di marina, per farli imbarcare sulla Enrica Lexie, non avrebbe avuto alcun valore nei confronti dello Stato Indiano perchè non espressamente approvata da questo Stato.

    2) Nella mia nota del 12/9/2014 ho scritto fatto-reato e non semplicemente reato (trattasi di un omicidio) perché ho voluto rimarcare il fatto-morte che conclude il comportamento dei due marinai italiani e che determina il luogo in cui il reato si è consumato. Infatti ritengo, in questa storia, che il luogo dell’avvento reato sia quello in cui il reato ha compiuto il suo iter

    concluso
    il suo

  2. C’è da osservare che l’allora Ministro della Difesa – Frattini o La Russa – si scordò di includere la clausola di immunità ed arbitrato internazionale nelle regole di ingaggio.
    Piccola svista…………..

  3. Dopo tante stupidità, finalmente un commento imparziale del Sig. G. Mennella. Io voglio soltanto aggiungere che il fatto-reato (morte dei due pescatori) si è verificato a bordo di una imbarcazione indiana che navigava in acque internazionali. La nave con bandiera indiana è considerata a tutti gli effetti territorio indiano.

    • Ringrazio per il commento… Mi permetto, seppur non attinente allo scritto, di aggiungere una precisazione alla sua. Il fatto reato è un fatto composto da un’azione ed un evento collegati da un nesso causale… L’azione è avvenuta all’interno del naviglio italiano, mentre l’evento si è verificato all’interno di quello indiano. Da qui la problematica della giurisdizione!
      Cordialmente, Giovanni Mennella

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