Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!
Clicca qui e iscriviti subitoGratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
L’Italia è il terzo Paese all’interno dell’Unione Europea per uso di cannabis ed il quarto per uso di cocaina.
Nell’ultimo anno il consumo ha interessato il 20,7% di giovani (15-34 anni) in Italia, percentuale superata solo da quella della Francia (21,5%). Se si considera il tasso di consumo nell’arco della vita, l’Italia è terza con il 33,1%, dopo Francia (41,4%) e Danimarca (38,4%); sono dati emersi dal rapporto dell’Agenzia europea delle droghe.
Gli aspetti relativi alla produzione, alla vendita ed all’uso di cannabis sono stati oggetto di molti interventi giurisprudenziali che, nel corso degli anni, hanno ristretto sempre più l’area penalmente rilevante di tali condotte.
La questione è stata riportata all’attenzione del Corte di Cassazione che, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12348 emessa il 16 aprile 2020, ha apportato rilevanti innovazioni all’orientamento sino ad oggi affermato relativamente alla nozione di “coltivazione” di sostanze stupefacenti.
La normativa in vigore (articoli 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti – D.P.R. n. 309/1990) stabilisce che la coltivazione è punita con una pena da sei a venti anni e la multa da €. 26.000 ad €. 260.000. L’art. 75 del D.P.R. 309/1990 si occupa invece della detenzione per uso personale e prevede l’applicabilità di una mera sanzione amministrativa (es. sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ovvero da due mesi a un anno a seconda del tipo di sostanze detenute) limitando così l’attitudine offensiva della condotta, degradandola da reato a più semplice illecito amministrativo.
La legge parte dal presupposto che nella detenzione e nell’acquisto per uso personale il quantitativo di sostanza stupefacente sia modico, certo e determinato, tale da consentire di escludere l’immissione nel mercato degli stupefacenti ed il conseguente rischio di provocare gravi danni alla salute di terze persone.
Tale presupposizione non vale per la diversa ipotesi di coltivazione che, dunque, manifesta un maggiore grado di pericolosità, “per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e, quindi, di creare in potenza maggiori occasioni di spaccio” (così la Corte Costituzionale, sentenze nn. 360/1995; 296/1996).
Nessuna rilevanza veniva concessa alle modalità ed alla quantità con cui la coltivazione si manifestava ma una prima apertura rispetto alla necessità di graduare le diverse tipologie di coltivazione si era già avuta con due sentenze del 2008 che avevano precisato che, con riferimento alla coltivazione, il giudice, anche di fronte ad elementi che integrano una fattispecie di reato, può rilevare l’inoffensività degli stessi ed arrivare ad una pronuncia di non punibilità (Cass. Sezioni Unite, sent. 24 aprile 2008 n. 28605; 10 luglio 2008 n. 28606).
Le problematiche, tuttavia, sono continuate.
Un primo indirizzo ritiene irrilevante la verifica dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture, con la conseguenza che l’attività di coltivazione “deve ritenersi integrata già con la messa a dimora dei semi” (Cassazione Penale, sentenza n. 27213/2019).
Un secondo indirizzo, richiede invece anche la presenza di un concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di una ulteriore diffusione dello stesso nel mercato esterno. (Cassazione Penale, sentenza n. 5254/2015) .
È così che la giurisprudenza ha cominciato ad interrogarsi sulla possibilità di scindere l’attività di “coltivazione tecnico agraria” da quella di “coltivazione domestica”, riconoscendo solo alla prima l’idoneità alla lesione del bene giuridico della salute umana e, dunque, la capacità di integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Sulla base di questi contrasti interpretativi le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l’irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata al solo consumo personale non è dunque data dalla sua assimilazione alla meno grave condotta di uso personale, quanto all’impossibilità di ricondurla alla definizione di coltivazione “tecnico agraria” che la norma e la giurisprudenza ritengono attività penalmente rilevanti.
In questo modo le Sezioni Unite sono pervenute all’elaborazione di una massima dotata di grande capacità innovativa: “devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
In conclusione, la coltivazione domestica destinata all’autoconsumo non costituisce condotta tipica, non rientra nella coltivazione illecita di cui all’art. 73 e può pertanto considerarsi lecita.
È doveroso ricordare che, qualora la coltivazione domestica produca effettivamente una sostanza stupefacente, il soggetto agente potrà essere comunque sanzionato con le sanzioni amministrative previste dall’art. 75 D.P.R. 309/1990, in quanto considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata ad uso personale.
Aggiungi La Voce di Venezia come fonte preferita su Google
Se tenesse lontane le zanzare, non mi dispiacerebbe una piantina !