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La morte è un fenomeno giuridicamente complesso e rilevante per il nostro ordinamento giuridico, nonché un evento cui il Legislatore riconduce il verificarsi di molteplici effetti, tra i quali l’apertura della successione.
Accade spesso che i parenti (coniuge, figli, genitori, ecc…) siano chiamati all’eredità ma, prima di decidere se accettare o meno, compiano comunque atti determinanti ai fini dell’accettazione, inconsapevoli delle conseguenze che la legge collega a certi comportamenti che, una volta posti in essere, rappresentano un punto di non ritorno.
Invero, attraverso atti apparentemente banali il chiamato acquista la qualità di erede diventando titolare del patrimonio del defunto (il “de cuius”); questo effetto può essere positivo se l’attivo del patrimonio è nettamente superiore al passivo ma nel caso in cui, al contrario, i debiti dovessero essere ingenti e superiori all’ammontare del valore dei beni disponibili e dei crediti, questo costituirebbe certamente un problema non indifferente per l’erede, che ormai non avrebbe altra opzione se non preoccuparsi di estinguere i debiti, anch’essi facenti parte dell’eredità.
In quali modi si verifica l’accettazione di eredità?
L’eredità può essere accettata, diventando quindi eredi ad ogni effetto di legge, con diverse modalità.
La più comune e conosciuta è la cosiddetta accettazione espressa, disciplinata dall’art. 475 del codice civile e per la quale viene richiesta la volontà del chiamato, espressa per atto pubblico o scrittura privata, di accettare l’eredità e subentrare così totalmente nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius.
La seconda ipotesi è prevista dal successivo articolo 476 c.c. e denominata accettazione tacita o “per fatti concludenti”: consistente nel compimento di atti incompatibili con la volontà di rifiutare e che presuppongono in modo univoco la volontà di accettare, non potendo essere posti in essere se non assumendo preliminarmente la qualità di erede.
Se, nel primo caso, non sorgono particolari dubbi applicativi ed interpretativi, maggiori dubbi vengono invece con riguardo all’accettazione tacita; non sempre, infatti, è agevole capire quali siano gli “atti che presuppongono la volontà di accettare” e gli “atti incompatibili con la volontà di rifiutare”.
Quali sono le condotte che comportano accettazione tacita dell’eredità?
La legge non indica le condotte che determinano la cosiddetta accettazione tacita di eredità, ma la giurisprudenza è intervenuta con numerose sentenze che hanno ormai portato ad un’ampia casistica.
Vogliamo porre l’attenzione sul più recente intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26690 del 18 settembre 2023 ha risolto il caso di Tizio che, chiamato all’eredità della madre, ha chiesto la restituzione della caparra versata dalla madre al momento della stipula di un preliminare per l’acquisto di un appartamento.
Nel caso specifico Tizio sosteneva che la sua richiesta di restituzione della caparra fosse da qualificarsi come mero atto conservativo dell’eredità che, dunque, non ne avrebbe comportato l’accettazione.
La Suprema Corte, viceversa, ha avallato le decisioni dei giudici di merito e rigettato il ricorso, stabilendo che la domanda di restituzione della caparra confirmatoria, versata in sede di contratto dal defunto, costituisce a tutti gli effetti un atto dispositivo del patrimonio.
Tale pronuncia è in linea con i numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno ricompreso tra le condotte che comportano accettazione tacita di eredità: il pagamento di debiti ereditari con denaro proveniente dall’asse ereditario; la proposizione della domanda giudiziale di divisione ereditaria; la riscossione del rateo di stipendio, pensione o di altre somme spettanti al de cuius.
Esistono atti che non comportano l’accettazione del patrimonio ereditario?
La legge ha invece stabilito all’art. 460 del codice civile quali siano gli atti che, se compiuti dal chiamato all’eredità, non determinano l’accettazione ma risultano necessari per conservare il patrimonio; il chiamato all’eredità può dunque compiere azioni a tutela del possesso, atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea e può farsi autorizzare alla vendita di beni che non si possono conservare. Può, inoltre, compiere qualunque attività, giuridica o materiale, che tenda alla conservazione ed alla tutela dei beni ereditari e della qualità di erede come, a titolo esemplificativo, concludere o rinnovare una locazione di breve durata, intimare la licenza per finita locazione, effettuare riparazioni ordinarie sui beni.
Ciò che, in buona sostanza, non è ammesso, perché esula dalla mera tutela e conservazione del patrimonio, sono gli atti dispositivi dei beni ereditari. Il chiamato all’eredità può vendere soltanto i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grande dispendio e solo a seguito di apposita autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria: in assenza di autorizzazione, la vendita comporta accettazione tacita di eredità.
Occorre dunque prestare molta attenzione alla gestione dei beni ereditari, soprattutto se ancora non si è certi della consistenza del patrimonio del de cuius: oltrepassare il limite tra “conservazione” e “disposizione” rischia di comportare un’accettazione inconsapevole della qualità di erede, con conseguente assunzione di responsabilità, oltre che per i crediti, anche per i debiti ereditari che, a volte, costituiscono parte preponderante dell’eredità e costringono l’erede a provvedervi erodendo parte del proprio patrimonio personale.
Avv. Luca Azzano-Cantarutti Avv. Giulia Azzano-Cantarutti
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