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Ecco perchè Vittorio Sgarbi non può fare il soprintendente a Venezia

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E’ stata pubblicata la Deliberazione n. SCCLEG/5/2011/PREV che ha messo una pietra tombale sugli e ( o) rrori fatti dal Mibac nel nominare e far bocciare sei volte Vittorio Sgarbi a Soprintendente di Venezia.
Peraltro dalla deliberazione si scopre che la bocciatura di Sgarbi era avvenuta anche da parte del ragioniere Generale dello Stato.
Certo “l’affaire Sgarbi” è stata veramente una bruttissima pagina che il Mibac poteva risparmiarsi poiché chi ha pagato le conseguenze di tutto ciò è la città  di Venezia che meritava e merita un diverso e profondo rispetto.


La Segreteria Nazionale della Uil Beni e Attività  Culturali si augura che il nuovo Ministro non si lasci indurre in tentazioni è sia rispettoso delle regole e di quanto ha stabilito la Corte dei Conti e lo stesso Ragioniere dello Stato.

Deliberazione n. SCCLEG/5/2011/PREV
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
Sezione centrale del controllo di legittimità  sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni pubbliche
formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;
componenti: Vittorio GIUSEPPONE, Antonio DE SALVO, Ernesto BASILE,
Rocco COLICCHIO, Gianfranco BUSSETTI, Angelo BUSCEMA, Ciro
VALENTINO, Anna Maria GIORGIONE IMPOSIMATO, Maurizio TOCCA,
Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Alberto GIACOMINI, Cristina
ZUCCHERETTI (relatore), Maria Elena RASO, Antonello COLOSIMO, Massimo
ROMANO, Riccardo VENTRE, Laura D’AMBROSIO.
nell’adunanza del 10 febbraio 2011

* * * *

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 153 del 2/07/2008);
visto il decreto del Ministro per i beni e le attività  culturali con il quale viene conferito l’incarico di livello dirigenziale non generale di Sovrintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per il
Polo museale della città  di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare, al dr. Vittorio SGARBI, ai sensi dell’art. 19,c. 6, del d.lvo 165/2001 e ss.mm.;
vista la nota prot. n. 11 del 14 gennaio 2011, con la quale il Consigliere Delegato al controllo sugli atti dei ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell’ atto sopra citato, sulla base della relazione predisposta dal Magistrato istruttore;
vista l’ordinanza in data 27 gennaio 2011, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 10 febbraio 2011 il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità  per l’esame del provvedimento in questione;
vista la nota della Segreteria della Sezione, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretariato Generale), al Ministero per i beni e le attività  culturali
(Gabinetto) e al Ministero dell’economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);
udito il relatore, Cons. Cristina ZUCCHERETTI;
intervenuto, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività  culturali, il Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, arch. Antonia Pasqua RECCHIA;
con l’assistenza della sig.ra M. Enrica DI BIAGIO, in qualità  di Segretaria verbalizzante.

Ritenuto in F A T T O
Con il provvedimento in epigrafe il Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, a seguito della delibera n.18/2010 resa nell’adunanza del 16 settembre 2010 da questa Sezione centrale di controllo di legittimità , ha nuovamente attribuito l’incarico di Sovrintendente del Polo museale di Venezia al dr. Vittorio Sgarbi, soggetto estraneo ai ruoli dirigenziali del suddetto dicastero, ai sensi dell’art. 19,c. 6, del d.lvo 165/2001 e ss.mm.

La Sezione di controllo, nella richiamata delibera, aveva osservato che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 19, comma 6 L.165/01, dall’art. 40 comma 1, lett e) del d.lvo 27.10.2009, n. 150 (cd. Legge
Brunetta), la possibilità  di ricorrere alla provvista di professionalità  esterne, per le Pubbliche Amministrazioni, è attualmente limitata all’ipotesi in cui la richiesta qualificazione non sia “rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” .
Nella specie, pertanto, era stato ricusato il visto di legittimità  e conseguente registrazione al decreto direttoriale del 14 giugno 2010 con il quale era stato conferito l’incarico dirigenziale di II fascia al dr. Sgarbi, ai sensi del citato articolo 19, non avendo la Sezione ravvisato le condizioni poste dalla norma per ricorrere a personale estraneo: ed invero, il Ministero dei beni culturali, in quanto dotato di uno specifico ruolo dirigenziale di archeologi e storici dell’arte, risultava già  provvisto della specifica professionalità  richiesta per l’adeguato espletamento dei compiti connessi alla titolarità  della Soprintendenza del Polo museale di Venezia.

Ciò, al duplice fine di evitare inutile dispendio di risorse pubbliche e di non mortificare le aspettative dei dirigenti interni all’amministrazione.
Del resto, la procedura selettiva inizialmente attivata (cfr. interpello indetto con circ. n.143 del 21.3.2010) presso il Ministero aveva dato esito positivo, con l’individuazione di due dirigenti che il Direttore Gen.le
competente aveva ritenuto di “ricca e comprovata esperienza”.
Per completezza va evidenziato che, in occasione del rinnovo della nomina attuale, è emerso che, oltre alle domande presentate dai suddetti dirigenti, risultava anche una terza domanda proposta tempestivamente da altro dirigente, il dr. Vona, erroneamente pretermesso a causa di un disguido amministrativo.

Con il provvedimento in esame, peraltro, si attribuisce ancora una volta il posto di funzione ai sensi dell’ art. 19, comma 6, sostenendosi che, medio tempore, i due precedenti candidati sono stati nominati dirigenti
generali di 1ª fascia presso altre sedi di servizio ed il dr. Sgarbi, valutato comparativamente con l’ulteriore candidato dr. Vona, risulta –attualmentel’unico soggetto dotato delle peculiari competenze necessarie per ricoprire l’incarico in questione.
Sul predetto decreto l’Ufficio ha formulato rilievo (con contestuale deferimento alla Sezione di controllo), osservando che l’Amm.ne, per ottemperare a quanto stabilito nella delibera n. 18/2010 (la quale non
fondava il diniego di visto su un mero difetto di motivazione del provvedimento, bensì esponeva censure di carattere sostanziale), avrebbe dovuto utilizzare i risultati della precedente procedura e, quindi, operare la
scelta tra le candidature “interne” all’epoca emerse; oppure, visto il tempo trascorso, rinnovare un interpello per reperire il soggetto ritenuto più idoneo, sempre tra i dirigenti in servizio nel ruolo degli storici dell’arte.

Si chiedevano, altresì, chiarimenti sulla posizione rivestita dal dott. Sgarbi all’interno del Ministero a seguito della ricusazione del visto del provvedimento di nomina a dirigente.
In riscontro al rilievo istruttorio e richiesta di deferimento, l’Amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali, testualmente, asserisce di non essersi “… avvalsa dei risultati della
precedente procedura selettiva avendo invece proceduto ad una nuova valutazione di tutte le istanze presentate nell’ambito della suddetta procedura ..(omissis).., tenuto conto dell’interesse pubblico prioritario di
individuare il soggetto avente le competenze professionali e le capacità  manageriali ed organizzative più idonee a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di una struttura
organizzativa complessa…”.

Ha quindi ribadito che, escludendo i due precedenti candidati in quanto nominati a posti dirigenziali di prima fascia nel frattempo resisi vacanti, la scelta, ancora una volta, era caduta sul dr. Sgarbi perchè dotato
di ingegno creativo ed originale ed in grado di catalizzare l’interesse dei mass media e di far acquisire maggiore visibilità  al Polo museale di Venezia.
Soggiungeva altresì l’Amministrazione (con implicito riferimento al dott. Vona, in servizio a Bari) che la scelta operata era stata dettata, oltreché dalle motivazioni sopra riportate, anche dall’esigenza di non privare di
titolarità  ulteriori sedi dirigenziali di storici dell’arte, attesa la carenza di personale munito di tale specializzazione.

Quanto alla posizione giuridica del dr. Sgarbi all’interno del Ministero – su cui si erano appuntate le osservazioni dell’Ufficio di controllo – veniva specificato che, dopo la ricusazione del visto, egli non aveva ripreso servizio in qualità  di funzionario dell’Amm.ne, dapprima per congedo ordinario e, successivamente, per aver usufruito di aspettativa per l’incarico di Alto Commissario di Piazza Armerina.
Sulla base dell’anzidetto rilievo, il Consigliere delegato ha formulato al Presidente della Sezione –con nota prot.11 del 14.1.2011- richiesta di deferimento all’Organo collegiale.

A seguito di tale richiesta il Presidente, con propria ordinanza in data 27 gennaio 2011, ha convocato il Collegio per l’odierna adunanza.
In occasione della stessa il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fatto pervenire la nota prot. 55/P del 10.2.2011, a firma del Ragioniere generale dello Stato, il
quale dichiara di condividere le perplessità  manifestate dall’Ufficio di controllo in ordine alla legittimità  del provvedimento, ritenendo che la procedura seguita dall’Amministrazione per il conferimento dell’incarico in
oggetto non è rispondente alle indicazioni contenute nella delibera della Sezione di controllo n.18/2010.
All’odierna adunanza è intervenuto il Direttore generale competente del MIBAC, arch. Antonia Pasqua Recchia, che ha ribadito quanto già  fatto presente con la memoria da ultimo inviata, ponendo in particolare l’accento, oltreché sull’indubbio valore del soggetto individuato, sulla carenza di personale in cui si trova ad operare il Ministero che, attualmente, registra ben cinque soprintendenze dirette ad interim da titolari di altri uffici.

Considerato in D I R I T T O

La Sezione è chiamata nuovamente a pronunciarsi sul decreto con cui il Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività  culturali ha attribuito
l’incarico di Soprintendente del Polo museale di Venezia a soggetto estraneo ai ruoli dirigenziali dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6 L.165/01.

Come esposto in narrativa, infatti, la Sezione di controllo, con la delibera 18/2010, aveva osservato che l’art. 40 comma 1, lett. e) del d. lvo 27.10.2009 n. 150, nell’apportare modifiche all’art.19, comma 6 sopracitato, ha reso più gravoso per l’Amministrazione il conferimento di incarichi a soggetti esterni, rinforzando i requisiti di professionalità  -già  richiesti dalla precedente normativa- con la specificazione che deve trattarsi di “competenze non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione”, presupposto, questo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito.

In particolare era stato sottolineato che “…la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza di risorse interne all’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti
dall’incarico: soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà  possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.”

Conseguentemente, allo scopo di adeguarsi a tali statuizioni, l’Amministrazione avrebbe dovuto “congelare” la situazione al momento in cui era stata conclusa positivamente la procedura selettiva (istaurata con
l’interpello del 21 marzo 2010) ed operare una valutazione comparativa tra i vari candidati interni all’epoca individuati, atteso che, oltretutto, gli stessi sembravano possedere quelle capacità  ritenute indispensabili alla peculiarità  del posto da ricoprire.

Del resto, la necessità  di concludere il procedimento in tal senso, veniva chiaramente espressa nella citata delibera laddove, sul punto, si osservava “….In tale contesto normativo le ragioni esposte dall’Amministrazione -che ha sostenuto di aver operato la scelta dopo aver esaminato le varie esperienze professionali di tutti gli aspiranti, ivi compreso il soggetto esterno- appaiono prive di pregio, in quanto la disposizione citata impone esclusivamente che la “comparazione” debba avvenire tra i candidati interni che abbiano fatto domanda e che, dunque, la scelta ricada nell’ambito degli stessi, sempre che siano in possesso, come nel caso in esame, della specifica professionalità .”

Viceversa, l’intervallo di tempo intercorso tra la ricusazione del visto al primo decreto e l’attuale incarico è stato utilizzato dall’Amministrazione per ricoprire altri posti di qualifica superiore, resisi vacanti medio tempore, la cui titolarità  è stata conferita proprio a quegli stessi dirigenti di II fascia (preferiti ad altri) che avevano partecipato all’interpello per la Soprintendenza di Venezia.

Orbene, pur volendo riconoscere la rilevanza delle nuove esigenze organizzative emerse presso il Ministero per i beni e le attività  culturali per effetto delle cessazioni dal servizio, appare comunque condizione indefettibile rinnovare l’accertamento circa la non reperibilità  di professionalità  interne, atteso che risulta decorso quasi un anno dall’iniziale interpello.

Superare tale adempimento significa svuotare di contenuto la l’innovazione legislativa introdotta con il d.lvo 150/09 che, nell’inserire questo specifico requisito non contemplato nell’originaria formulazione, ha
evidentemente voluto porre un argine alla possibilità  per le pubbliche Amministrazioni di ricorrere alla provvista di personale esterno, sia per fini di contenimento della spesa pubblica, sia per non mortificare le aspettative dei dirigenti interni (particolarmente valorizzati nel nuovo assetto normativo delineato dalla cd. legge Brunetta).

Del resto la stessa Amministrazione, pur avendo dato atto, nelle premesse del decreto de quo, di essersi attenuta a quanto contenuto nel D.M. 16.5.07 – (pubblicato con circolare 151/07 recante “Definizione dei
criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”) – il quale prevede che, a cadenza semestrale, si provveda alla ricognizione dei posti vacanti ed alla loro copertura mediante interpello
rivolto a tutti i dirigenti interni- se ne è, nella pratica, discostata.

Infatti, essendo trascorso quasi un anno dall’espletamento della precedente procedura, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di promuovere e rinnovare la procedura selettiva -rivolta al ruolo dirigenziale del Ministero-, al fine di procedere alla previa verifica circa la presenza o meno, all’interno della propria struttura, di quella particolare e specifica professionalità  ritenuta indispensabile per poter adeguatamente rispondere
alle peculiari esigenze connesse al posto di funzione di cui si discute.

Solo nell’ipotesi in cui l’indagine in tal modo mirata si concludesse con esito negativo (con l’accertamento che nessun dirigente presente attualmente nei ruoli degli storici dell’arte possa ritenersi idoneo), sarebbe
possibile per l’Amministrazione procedere alla nomina di un esterno ai sensi dell’art.19, comma 6, del d.lvo 165/01 nella sua formulazione rinnovata.

Per le suesposte considerazioni il provvedimento all’esame non appare conforme a legge.

P. Q. M.
La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto direttoriale in epigrafe.

Il Presidente
(Pietro De Franciscis)
Il relatore
(Cristina Zuccheretti)
Depositata in Segreteria in data 08 marzo 2011
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Lo Giudice

COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

[21 marzo 2011]

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