Dal primo gennaio 2027 cambierà il rapporto tra montante contributivo e pensione annua: il governo ha aggiornato i coefficienti di trasformazione che convertono i contributi accumulati in rendita. L’aggiornamento, deciso con decreto direttoriale il 16 ottobre e annunciato il 20 ottobre, fa parte della revisione biennale prevista dal sistema contributivo, ma avrà effetti concreti sulle nuove liquidazioni.
I coefficienti sono i moltiplicatori che trasformano il montante contributivo in pensione annua. Un semplice esempio matematico: montante per coefficiente dà la rendita contributiva annua. Le tabelle aggiornate mostrano, per età precise, valori inferiori rispetto alla precedente rilevazione biennale: a 67 anni il coefficiente passa dal 5,608% al 5,514%, a 68 anni dal 5,808% al 5,707%, mentre per i 64enni il nuovo valore è 5,009% rispetto al 5,088% valido nel biennio 2025-2026.
Nella pratica? La sottrazione di pochi decimali può tradursi in cifre tangibili. Usando come esercizio un montante di 300.000 euro e mantenendo inalterate tutte le altre condizioni, a 67 anni la pensione annua contributiva scende da 16.824 euro a 16.542 euro: una perdita di 282 euro lordi l’anno, pari a circa 21,7 euro per mese in tredici mensilità. A 68 anni la riduzione è di 303 euro lordi annui; a 64 anni, confrontando il vecchio 5,088% con il nuovo 5,009%, la differenza è di 237 euro lordi su base annua.
Questi calcoli misurano l’effetto isolato della variazione del coefficiente sulla componente contributiva lorda e non rappresentano una previsione dell’assegno finale di ciascun lavoratore. Il montante è il capitale formato dai contributi versati durante la carriera, rivalutato secondo regole specifiche: non coincide con l’ultima retribuzione né con la somma degli stipendi percepiti.
Non tutti i pensionandi saranno interessati allo stesso modo. Il nuovo coefficiente opera sulle pensioni calcolate con il sistema contributivo: chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996 vede applicata la regola contributiva sull’intero assegno; chi ha contribuzione ante-1996 subisce l’impatto solo sulla quota maturata con il metodo contributivo. Di conseguenza la riduzione percentuale non si applica automaticamente all’intera pensione di chi è in regime misto.
È importante inoltre non confondere la revisione dei coefficienti con gli incrementi dei requisiti anagrafici: sono due meccanismi distinti. L’aggiornamento tecnico incide su quanto si riceve, le nuove soglie stabiliscono invece quando si può accedere alla pensione.
Per il 2027 l’Inps ha indicato che la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e un mese e nel 2028 67 anni e tre mesi. Per la pensione anticipata ordinaria gli anni contributivi richiesti cambiano anch’essi, come spiegato dall’istituto.
Il tasso di sconto utilizzato nella revisione resta fissato all’1,5%, un parametro collegato alla crescita reale di medio-lungo periodo dell’economia.
Le modifiche dei coefficienti riflettono parametri demografici e attuariali, spiega la nota tecnica del ministero: nel calcolo vengono considerate le probabilità di morte, gli eventuali superstiti e gli scostamenti d’età tra coniugi, oltre a elementi legati alle prestazioni ai superstiti. Ragionando in linea teorica, i tagli si possono considerare un segnale che le cose andavano “troppo” in favore dei pensionati.
Per chi sta pianificando l’uscita dal lavoro la scelta corretta passa per una simulazione precisa. Il portale Inps mette a disposizione l’estratto conto contributivo e strumenti di calcolo: prima di confrontare due possibili date di pensionamento è fondamentale verificare che tutti i periodi lavorativi risultino registrati correttamente. Senza questo passaggio, anche la simulazione più accurata rischia di essere fuorviante.
Infine, la revisione dei coefficienti riguarda le nuove liquidazioni e non costituisce un ricalcolo al ribasso delle pensioni già in pagamento; chi è già pensionato non vedrà l’assegno modificato automaticamente a seguito del cambiamento dei moltiplicatori.
Per la pensione anticipata ordinaria, nel 2027 serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne (a cui si dovrà sommare il “periodo finestra”).
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