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Ronaldo ha vinto in tribunale, non contano feste hard e prostitute

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ronaldo vince in tribunale feste hard non contano
Ronaldo ha vinto un’altra partita. In tribunale. Se sei un campione sportivo, che ha firmato un contratto per essere testimonial di uno sponsor che, d’un tratto «decide di trascorrere una notte con prostitute» o inizia «una relazione sentimentale non approvata dal pubblico, professa idee controcorrente o si converte a un credo religioso impopolare in un certo contesto storico e sociale» questo si «attiene alla sua vita privata, al suo diritto di autodeterminarsi e di vivere come crede la sua sessualità» senza che ciò possa essere considerato «inadempimento di un (eventualmente nullo) obbligo contrattuale».
Non contano feste hard e prostitute, in buona sostanza, perchè sono scelte che appartengono alla sfera privata dell’uomo.
Questa la risposta del Tribunale di Milano allo sponsor che voleva recedere il contratto a Ronaldo dopo che il campione aveva passato una serata in un festino hard.
Una nota multinazionale per capelli, nel 2009 aveva reciso il contratto e aveva deciso di non pagargli il compenso dopo l’uscita su un giornale brasiliano di un festino hard, ma secondo quanto deciso dai giudici, non è stato giusto strappargli il contratto. E così Ronaldo si ritrova con 550.000 euro in più per ordine del tribunale.
Una prima volta che sarà molto utili a tutti quei personaggi famosi o campioni che si troveranno in una situazione simile.
La sentenza infatti stabilisce che «quando la scelta del testimonial cade su uno sportivo, i comportamenti dell’atleta idonei a minare in modo rilevante la sua immagine pubblica sono quelli in grado di compromettere le qualità personali per cui è noto al grande pubblico e che sono indubbiamente alla base della scelta imprenditoriale di farne un testimonial di prodotti a largo consumo» sono infatti «scelte di carattere strettamente privato che nulla hanno a che vedere con la professionalità del testimonial, o comportamenti che attengano alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso». Il contratto «non può comportare per il testimonial la rinuncia a scelte di vita che, pur essendo del tutto legittime ed espressione del diritto di autodeterminazione, potrebbero provocare un offuscamento della sua immagine pubblica».

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