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Rinunce e transazioni nella delicata materia del diritto del lavoro

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E’ opportuno analizzare brevemente la complessa materia delle rinunce e delle transazioni nella delicata materia del diritto del lavoro. Iniziamo con delle definizioni chiare e semplici.

Cos’è una rinuncia (o rinunzia nel lessico barocco «da Gattopardo» ancora usato dai giuristi)?

La rinuncia è l’atto unilaterale con cui un soggetto dismette volontariamente un proprio diritto soggettivo (ad esempio Tizio rinuncia a un credito di 10.000 Euro che ha nei confronti di Caio).

Cos’è una transazione?

L’art. 1965 c.c. definisce la transazione come «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro» (ad esempio Tizio deve a Caio la somma di 10.000 Euro sulla base di una clausola dubbia di un contratto la cui interpretazione potrebbe essere oggetto di contestazione. Al tempo stesso, Tizio potrebbe, secondo lo stesso contratto, pagare tale debito ratealmente in 12 mensilità. Le parti si accordano al fine di prevenire la lite nei seguenti termini: Tizio paga a Caio entro 10 giorni 3.000 Euro e Caio accetta (transazione per prevenire una lite).

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Come sono disciplinati tali istituti giuridici (rinuncia e transazione) nella delicata materia del diritto del lavoro? (ove non esiste una reale parità sostanziale tra le parti e il dipendente subisce per definizione «il ricatto della pagnotta»)

L’art. 2113 c.c. stabilisce che «le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile (tra cui vi sono anche i rapporti di lavoro subordinato), non sono valide».

Cosa succede se il lavoratore rinuncia unilateralmente o stipula con il proprio datore di lavoro un contratto di transazione e tali atti hanno per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi?

L’art. 2113, primo comma, c.c. stabilisce che tali atti sono invalidi. Tuttavia, elementari ragioni di certezza del diritto impongono che tale situazione di ambiguità non possa durare all’infinito. Immaginiamo, ad esempio, il caso di un dipendente che rinunci (invalidamente) a un credito di 30.000 Euro derivante da norme inderogabili. Astrattamente egli potrebbe agire contro il proprio datore di lavoro (o ex datore di lavoro se è cessato il rapporto di lavoro) anche dopo anni dall’atto di rinuncia. Per il datore di lavoro ciò equivarrebbe a una «spada di Damocle» che pende sopra la sua testa per un lungo periodo di tempo.

Di conseguenza, l’art. 2113, secondo comma, cc. precisa che «l’impugnazione (da parte del lavoratore delle proprie rinunce e transazioni aventi per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili) deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima».

Pertanto, il Legislatore saggiamente fa decorrere il termine di decadenza di 6 mesi in modo differente a seconda che il rapporto di lavoro sia cessato o meno.

1) Nel caso in cui la rinuncia o la transazione intervengano in costanza di rapporto di lavoro (e dunque in condizioni di «ricatto della pagnotta»), il termine di 6 mesi inizia a decorrere solamente da quando cessa il rapporto di lavoro. Esempio concreto: il datore di lavoro «costringe» Tizio a rinunciare a un credito di 10.000 Euro in costanza di rapporto di lavoro. Tizio potrà impugnare la propria rinuncia entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2) Nel caso in cui la rinuncia o la transazione intervengano dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la loro impugnazione è di 6 mesi dal giorno della rinuncia o della stipulazione del contratto di transazione.

Cosa succede se il lavoratore omette di impugnare tali rinunce e transazioni entro il termine di 6 mesi?

L’atto invalido viene sanato. Pertanto, anche se originariamente viziato, esso diventa «immodificabile» e non potrà più essere impugnato.

Come si impugnano tali rinunce e transazioni?

Tali rinunce e transazioni possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà (art. 2113, terzo comma, c.c.). Dunque, la soluzione «maggiormente low-cost» è inviare una lettera raccomandata A/R (da conservare gelosamente) in cui si ricostruiscono in ordine cronologico i fatti, si indica chiaramente l’atto di rinuncia o di transazione (con relativa data ed estremi, meglio ancora allegarlo in copia) e si dichiara la propria volontà di impugnarlo. Siccome tale impugnazione potrebbe venire in rilievo in un successivo giudizio del lavoro, è consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un sindacalista (onesti e leali siccome oggi come non mai è attuale e vero l’antico detto habitus non facit monachum).

L’art. 2113, ultimo comma, c.c. prevede delle eccezioni generali alle regole sopra menzionate qualora le rinunce o transazioni intervengano «in una sede protetta» (Commissioni presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, in sede sindacale, presso collegi di conciliazione e arbitrato irrituale o innanzi al giudice). Ciò significa che la rinuncia e transazione che intervengano in una di queste sedi non sono impugnabili secondo i meccanismi sopra indicati.

Ultimo consiglio «machiavellico»: non crediate che rinunciare o transigere in una «sede protetta» significhi necessariamente che una qualche «autorità superiore» si preoccuperà delle sorti del lavoratore. Infatti, non mancano commissioni di conciliazione, sindacati e collegi di conciliazione che vogliono chiudere «in fretta la pratica», consigliando transazioni e rinunce che, a una attenta analisi, risultano sicuramente sconvenienti per il dipendente (o ex dipendente). In genere, i magistrati svolgono molto seriamente la loro attività, ma l’enorme carico di lavoro potrebbe portare alcuni di loro «ad accogliere con gioia» una transazione o una rinuncia al fine di poter «chiudere subito» un fascicolo che richiederebbe altrimenti un giorno intero di lavoro. Anche questi sono i segreti della professione! Sappiate però che, se rinunciate o fate una transazione in una di queste «sedi protette», tale atto non potrà essere successivamente impugnato secondo le regole indicate nel presente articolo. Per cui considerate anche l’ipotesi di andare avanti ad oltranza e di rifiutare le proposte di transazione del datore di lavoro se queste non sono convenienti (anche se «qualche autorità» vi invita ad accettare -più o meno tra le righe- al fine di chiudere celermente la controversia).

Avv. Gianluca Teat

gianluca teat avvocato lavoro

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo gt.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

10/07/2016

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