Dal 12 marzo 2016 esiste una grande novità nel nostro ordinamento: i lavoratori devono presentare le dimissioni non più in forma cartacea, ma con modalità on-line (Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 in base alla previsione del Decreto Legislativo n. 151/2015). La riforma riguarda unicamente lavoratori del settore privato e non i dipendenti pubblici.
Analizziamo brevemente come funziona il nuovo sistema.
Il lavoratore può alternativamente inviare il modulo tematico personalmente (con PIN dell’INPS) oppure rivolgersi a un soggetto abilitato (CAF, patronati, sindacati ecc). Vista la complessità tecnica, si consiglia vivamente di seguire la seconda strada, in quanto è più prudente rivolgersi a soggetti istituzionalmente preposti alla trasmissione telematica delle dimissioni.
E’ possibile annullare la sopra descritta procedura telematica e revocare le dimissioni.
Infatti, il modello on-line salvato sarà associato a un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati verranno richiesti nel caso in cui si dovesse decidere di revocare le dimissioni o (la risoluzione consensuale) già inoltrate, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.
Restano fermi i principi e le regole generali in materia di dimissioni descritti in alcuni vecchi articoli della presente rubrica. In particolare, si ricorda che i lavoratori che rassegnano le dimissioni non hanno diritto alla NASPI, a meno che le dimissioni non siano state presentate per giusta causa (ad esempio, mobbing, mancato pagamento della retribuzione e casi simili). Infine, si ricorda che la dimostrazione dell’esistenza della giusta causa spetta al lavoratore e tale prova può essere tutt’altro che semplice da fornire.
Avv. Gianluca Teat
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03/04/2016
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