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Zona rossa, arancione e gialla: tutte le faq chiarificatrici sui casi dubbi

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Zona rossa, arancione e gialla: ecco le faq del governo chiarificatrici sui casi dubbi

Trasferimenti da zona rossa in arancione o gialla.

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”.
È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”.

Bar e ristoranti: asporto sì, asporto no

“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree.
“La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”.
Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Funerali e spostamenti dei parenti che partecipano

Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti.
“La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”

Caccia e pesca sono permessi?

L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.

Spostamenti tra regioni per accompagnare un parente

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici.
Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina.
Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.




Posso andare a trovare un parente?

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case.
La regola viene ribadita nelle Faq del Governo che confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo.
I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Posso spostarmi per assistere una persona non autosufficiente?

Le Faq del Governo spiegano che lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel Comune o Regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è “una condizione di necessità”.
Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.
Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un’altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.




Funzioni religiose, posso assistervi?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte le aree.
Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Spostamenti per motivi di lavoro: autocertificazione ma anche tesserino/badge

Il “motivo di lavoro”, che giustifica gli spostamenti, può essere comprovato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”, spiegano le Faq del Governo.

Spostarsi per andare a vedere una casa da comprare o da affittare si può

“È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nello specifico per tutte e tre le aree.
“Tuttavia – si legge ancora – le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.




Dog sitting (a spasso con i cani) è ok

“L’attività di dog sitting è consentita dal dpcm” perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo, nella sezione che riguarda l’area rossa.

Genitori separati possono andare a trovare i figli si, ma meglio non portarli dai nonni

I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero.
Lo spiegano le Faq del Governo, secondo cui “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”.
Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera).
Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
E’ invece “possibile ma fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”.
Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”.
In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”.
Ma se possibile, “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.




In zona rossa niente visite in carcere

In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.
In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza” mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario”.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.
In area rossa, per le visite alle persone “ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa”.
In area arancione “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza”.
In area gialla “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22, nulla è variato rispetto alla situazione precedente al Dpcm del 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti”.

Si può andare in due (o più) in macchina?

Si può usare l’automobile “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”.
E’ quanto si legge nelle Faq sul sito del Governo.
“L’obbligo di indossare la mascherina – si legge ancora – può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.




Posso fare sport? Le regole per andare in bicicletta

“Posso fare sport” è la domanda, il tema principe di ogni lockdown/coprifuoco/restrizione che dir si voglia.
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
Questo quanto si legge nelle Faq del Governo, secondo cui è tuttavia possibile, “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.
E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”.
E pure, “per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina.
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità).
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.

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