“Io non voglio vaccinarmi, ma al lavoro me lo impongono, posso essere licenziato?”.
“Mi hanno informato che dovrò vaccinarmi al lavoro, posso rifiutarmi?”.
Domande sempre più ricorrenti nei tavoli di discussione dell’argomento ma soprattutto molto dibattute in questi giorni.
L’Avvocato Teat, “nostro” esperto in tematiche di Lavoro, risponde secondo le ultime valutazioni legali.
Consigli dell’avvocato, insomma, in merito al tema che si sta facendo molto pressante in certi ambienti.
Ultimi consigli per chi decide di firmare il consenso alla somministrazione del vaccino solo perché teme il licenziamento
Rinvio integralmente al mio articolo del 31 dicembre 2020 intitolato «chi non fa il vaccino può essere licenziato?» apparso in questa rubrica per ogni questione tecnico-giuridica relativa a tale problematica. Il presente scritto ha come scopo unicamente quello di fornire un ultimo consiglio a chi, sottoposto a forti pressioni, decidesse di firmare il consenso al solo fine di evitare un possibile licenziamento.
L’idea oggi dominante, il dogma imperante, la verità ufficiale è: solo il vaccino ci libererà dal Covid-19. E’ quanto meno azzardato credere che dei vaccini sperimentali (di oggi è la notizia di una infermiera portoghese morta due giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino) di cui non si conoscono né gli effetti collaterali né la reale efficacia immunizzante possano liberarci da un virus che per sua natura muta di continuo e che molto probabilmente finirà da se’ come ogni precedente epidemia di influenza o coronavirus.
In tale contesto storico esistono lavoratori che hanno deciso di firmare il consenso e di lasciarsi vaccinare unicamente per non rischiare di perdere il proprio lavoro, accettando, al tempo stesso, il rischio per la propria salute. Il mutuo o le bollette da pagare appaiono, almeno nel breve periodo, delle questioni più serie e rilevanti rispetto ai possibili effetti collaterali del vaccino (ovviamente non parlo degli effetti collaterali immediati su cui si concentra la stampa quali brevi febbri o sintomi influenzali, ma all’insorgenza di patologie autoimmuni, tumori, sterilità ecc nel lungo termine di cui si discute ben poco).
Posso fornire un breve consiglio ai lavoratori che si trovano in questa situazione. Prima di firmare il modulo del consenso scrivete quanto segue: “firmo in quanto sottoposto a pressioni da parte del mio datore di lavoro e in condizioni di ricatto occupazionale, e non in quanto creda realmente all’efficacia del vaccino, con riserva di agire contro il mio datore di lavoro, qualora nel lungo periodo dovessi sviluppare patologie di qualunque tipo che la scienza medica del futuro dovesse mettere in correlazione con la somministrazione del presente vaccino” o frasi di contenuto logicamente equivalente. Alternativamente si può inviare una PEC o una raccomandata A/R all’azienda con il contenuto sopra riportato il giorno prima di firmare il consenso.
Quale è il valore giuridico di tali frasi?
La questione sarà quanto meno dubbia. Dubbio è se il datore di lavoro accetti delle espressioni simili scritte proprio sul modulo del consenso (da qui il consiglio di comunicarlo a mezzo PEC o raccomandata A/R). Dubbio è anche il valore da attribuire a un consenso di questo tipo. Ma una cosa è certa: qualora in futuro dovessero emergere patologie di qualunque tipo da porsi in relazione con la somministrazione del vaccino, sarà più semplice dimostrare che l’accettazione del rischio è stata imposta dall’esterno e non è stata frutto di una libera scelta. Ciò potrebbe agevolare il lavoratore in una possibile causa di risarcimento danni contro il proprio datore di lavoro. Ovviamente è una magra soddisfazione rispetto all’insorgenza di una patologia, ma è pur sempre meglio di niente.
Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore
Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html
Avevo preferito il primo articolo sul tema più esauriente e dettagliato