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Facebook, Twitter, blog e offese al datore di lavoro attraverso la rete internet: quello che c’è da sapere

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Facebook, Twitter, blog e offese al datore di lavoro attraverso la rete internet: quello che c’è da sapere

E’ sempre più diffuso il fenomeno di lavoratori che inseriscono su Facebook, Twitter, blog vari o altre pagine internet commenti offensivi e volgari nei confronti del proprio datore di lavoro. Forse l’apparente impersonalità della rete porta a sottovalutare le problematiche giuridiche che possono derivare da simili condotte.

Scrivere dei commenti gravemente offensivi nei confronti del proprio datore di lavoro su Facebook o su altre pagine internet può condurre al licenziamento per giusta causa (si veda l’Ordinanza 1 agosto 2014 del Tribunale di Milano ove il problema viene affrontato dal punto di vista del giudice di merito con tutte le questioni probatorie sottostanti).

Un elemento di fondamentale importanza è che in questi casi è piuttosto semplice, per il datore di lavoro, dimostrare l’offesa e dunque l’esistenza della giusta causa di licenziamento. Infatti, la pagina web che riporta la frase scurrile o la foto oscena con il relativo commento può essere stampata

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

e allegata agli atti processuali nel caso in cui il licenziamento venga impugnato dal dipendente. Inoltre, non è difficile per il datore di lavoro indicare due o tre testimoni che affermino che tale commento offensivo è stato «postato» in un certo periodo, che è stato letto da vari dipendenti in azienda ecc. Molto più arduo, per il lavoratore, è dimostrare che non è stato lui a inserire quel commento (perché, ad esempio, qualcuno gli ha sottratto la password del profilo Facebook ecc).

Ma vi è di più: tale condotta potrebbe anche integrare gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.) (sul punto si veda Cass. n. 24431/2015 che conferma diversi precedenti giurisprudenziali). Infatti, molti non sono a conoscenza del fatto che tale reato si configura non solo quando la condotta viene realizzata attraverso la pubblicazione di un articolo su di un giornale, ma anche in conseguenza dell’inserimento di un commento pesantemente offensivo su Facebook, Twitter o su un blog. Infatti, un post su una pagina internet, esattamente come un articolo di un giornale, può raggiungere un numero indeterminato di persone. Pertanto, il termine «stampa» non va inteso quale sinonimo di giornale, settimanale, mensile o rivista, ecc, ma più genericamente quale «canale potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di soggetti».

Diverso è il caso in cui il dipendente scriva su Facebook o su altre pagine internet delle critiche intelligenti, costruttive e non offensive nei confronti del proprio datore di lavoro, anche in occasione di vertenze sindacali o comunque di questioni di interesse generale.

In questo caso, se il linguaggio non è volgare e offensivo, sussiste un interesse pubblico a che una notizia sia divulgata e il fatto è vero (o comunque verosimile e verificato), il reato di diffamazione a mezzo stampa non sussiste. Al tempo stesso il licenziamento eventualmente intimato in casi di questo genere potrebbe essere radicalmente nullo in quanto discriminatorio per motivi politico-sindacali (art. 18, comma 1, Statuto Lavoratori, e art. 2, comma 1, Decreto Legislativo n. 23/2015 per i nuovi contratti sottoposti alla disciplina del «Jobs Act»). Si pensi, ad esempio, al caso in cui uno o più dipendenti scrivano sui propri profili Facebook: «Nell’azienda X in cui lavoriamo facciamo quasi tutti 3 ore di straordinario al giorno. Potrebbero assumere nuovi dipendenti! Anche queste scelte dei datori di lavoro generano la crisi attuale. Chiediamo ai sindacati e ai politici di intervenire!»

Ovviamente in questo articolo è possibile fornire unicamente delle indicazioni di massima e di orientamento generale. I casi della vita, le problematiche processuali e le difficoltà probatorie richiedono una successiva analisi casistica.

Infine, ricordo a tutti i lettori che esistono datori di lavoro (in genere piuttosto grandi e organizzati) che incaricano i responsabili del personale di effettuare «indagini» periodiche sui profili Facebook o Twitter dei candidati che inviano i CV (e anche dei propri dipendenti). La ricerca spesso include anche tutte le principali pagine internet che Google riesce a individuare con riferimento a una particolare persona. In questo modo, le aziende vengono a conoscenza di infinite informazioni su di voi (idee politiche, religiose, personalità, gusti ecc) che posso essere valutate «silenziosamente tra le righe» quando si deve procedere a decisioni quali: assunzioni, trasferimenti, avanzamenti di carriera ecc. I risultati di tali «indagini» non compariranno mai in lettere formali o in atti processuali salvo casi macroscopici in cui tali aspetti assumano rilevanza penale o comunque giuridica. Tuttavia, è innegabile che tali informazioni possano avere comunque il loro «peso».

Infatti, in tempi moderni «il potere» ha imparato a premiare e a punire «silenziosamente» rimanendo sempre formalmente impersonale. E l’impresa media italiana, ancora legata ad ataviche logiche familiari/patriarcali/nepotistiche, è spesso ben lontana persino da questa imparzialità formale. Figuriamoci quanto sia ancora distante da una reale spersonalizzazione del potere. Dunque, il consiglio è uno solo: pensare prima di scrivere su internet! La lotta contro le ingiustizie di molti datori di lavoro non si porta avanti in modo donchisciottesco, emotivo, nervoso con post sterili e offensivi, ma organizzandosi con lucida intelligenza. E soprattutto non da soli, ma assieme ad altri.

gianluca teat avvocato lavoro

Avv. Gianluca Teat

Potete contattarmi via e-mail avv.gianluca.teat@gmail.com
o interagire con il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat

27/02/2016

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(Immagine: pagina di accesso a Facebook. Immagine di pubblico dominio).

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