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Decreto Liquidità e ammortizzatori sociali, le novità

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Licenziamento 10 anni fa, oggi e tra 10 anni. Ecco come sono cambiate le tutele di una categoria a rischio: i lavoratori di mezza età

Il 23 febbraio, in modo molto azzardato, il governo aveva imposto quella data come spartiacque tra chi poteva approdare agli ammortizzatori sociali, o meno.
Finalmente, e’ stata tolta quella data, e il Decreto Imprese lo ha emendato ed e’ stato recepito dall’ INPS.

Due appunto le novita’ importanti:

1- le tutele previste dal ‘Cura Italia’ ALLARGATE anche a tutti i lavoratori che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo i quali, in questo modo, potranno accedere alle varie forme di sostegno al reddito.
2 – LE AZIENDE INTERESSATE eliminato il pagamento dell’imposta di bollo che le aziende, secondo la vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per presentare la domanda di Cassa Integrazione in deroga…Tra l ‘altro il messaggio 1607 del 14 aprile 2020, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario previste dal decreto Cura Italia anche agli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Con il D.L. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità) è stata estesa la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali con causale Covid- 19 anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Nello specifico l’articolo 41 del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n.23 ai commi 1 e 2 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il messaggio Inps n. 1607/2020 specifica le modalità con le quali le ditte che hanno eventualmente già trasmesso la domanda di cassa integrazione o di assegno ordinario potranno inviare una INTEGRAZIONE per questi lavoratori.

La domanda di accesso per gli ammortizzatori sociali, per quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del D.L. 18/2020 , ribadito pure dalla circolare Inps 47/2020, deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, molti datori di lavoro hanno già effettuato la trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga ed assegno ordinario.

Per questi casi è possibile inviare una domanda integrativa, con medesima causale “Covid-19”, medesimo periodo originariamente richiesto ed indicazione dei nuovi lavoratori inizialmente non coinvolti.

Si ritiene che non sia necessario procedere nuovamente ad informazione, consultazione ed esame congiunto ex. art. 19 del decreto “Cura Italia”, ma che sia utile comunque informare le organizzazioni sindacali destinatarie dell’informativa della variazione intervenuta, sempre che si sia avvalsi di essi.

PESCOPAGANO Sandro
( difesalavoratorinordest@gmail.com)

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