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Il datore di lavoro non mi paga lo stipendio. Cosa devo fare?

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Si sentono sempre più spesso storie di lavoratori che non ricevono più lo stipendio a causa della «crisi».
Un tempo il problema aveva un impatto limitato in quanto tali ipotesi erano piuttosto eccezionali.

Oggi questa questione coinvolge un numero crescente di piccole e medie imprese. Una aspetto va fin da ora chiarito: un’azienda che non paga i propri dipendenti si trova, con tutta probabilità, in una situazione difficilissima in quanto, in genere, i lavoratori sono tra i primi creditori a essere soddisfatti.

Passiamo ora a dei consigli pratici e operativi. Cosa fare quando l’impresa non paga lo stipendio ai propri dipendenti?

La peggior condotta da tenere è aspettare e rimanere inerti in attesa degli eventi. La scelta migliore è rivolgersi a un professionista il quale dovrebbe iniziare a svolgere degli accertamenti patrimoniali per comprendere la reale situazione economico-finanziaria dell’azienda debitrice (Visura Camerale, Registro Protesti, Registro Beni Immobiliari, PRA ecc).

La «meravigliosa new economy» delle «startup», dello «small business», delle «imprese in un giorno», delle S.r.l. con capitale sociale di un Euro che lottano in mercati saturi e con margini di guadagno prossimi allo zero ha «generato» un gran numero di imprese senza beni (o con beni in leasing o in locazione) e senza reali risorse.

In molti casi l’unica «ricchezza» è costituita dalla «vision» del sito aziendale, espressa in termini

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

ben più irrealistici di varie mysticae visiones (alla luce di un semplice accertamento patrimoniale).
Tali realtà imprenditoriali sono spesso incapaci di «sfamare» persino lo stesso imprenditore (figuriamoci i suoi dipendenti!). In altri casi, si è in presenza di imprese più solide e definite, ma che soffrono «una temporanea mancanza di liquidità» come si ama dire oggi (anche la «crisi» attuale è temporanea per l’ideologia dominante eppure non accenna a finire, ma è destinata ad aggravarsi, per ragioni strutturali, anno dopo anno).

Gli accertamenti patrimoniali sono estremamente importanti in quanto permettono di comprendere se un’eventuale procedimento esecutivo potrà avere delle possibilità di successo. La reale consistenza del patrimonio del debitore-azienda va conosciuta prima e non dopo!

Ricordatevi che il denaro, i beni immobili e mobili rappresentano la ricchezza fin dal mondo antico! Le idee imprenditoriali in mercati saturi e in disfacimento raramente «sfamano», anche se oggi vengono spesso «vendute» come la principale ricchezza aziendale.

Va anche ricordato che i capitali oggi circolano liberamente e che si può trasferire con pochi click centinaia di migliaia (o milioni) di Euro nel giro di alcuni giorni in Sud America o in altri continenti lontani (con una serie di bonifici per superare i limiti massimi delle singole operazioni previsti da varie banche). Pertanto, i pignoramenti dei conti correnti possono rivelarsi infruttuosi in molti casi. Dunque, il sistema attuale privilegia l’imprenditore frodatore «mordi e fuggi», l’avventuriero capace di vendere immagini, accumulare capitale e sparire se necessario, mentre penalizza l’imprenditore onesto, stabile e morigerato «vecchio stampo».

Quali sono i passi successivi a livello operativo?

Successivamente l’avvocato invia una raccomandata A/R in cui intima al datore di lavoro il pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio. E’ interesse del lavoratore che tale lettera non venga spedita troppo in là nel tempo (dopo sei o sette mesi). L’ideale è inviarla dopo la seconda mensilità non pagata (per i motivi che vedremo successivamente).

A questo punto il datore di lavoro può:
1) pagare;
2) tentare di raggiungere un accordo (ad esempio offrire l’80% della somma dovuta e con pagamento rateale adducendo temporanee difficoltà finanziarie);
3) o non rispondere (o con minore probabilità rispondere in modo negativo).
Nel primo caso nessun problema. Nel secondo caso il lavoratore può accettare, non accettare o fare una controproposta (ad esempio pagami il 70% della somma dovuta, ma entro 30 giorni). Nel terzo caso non resta altro che la via giudiziale.

In cosa consiste la via giudiziale?
L’avvocato del lavoratore presenterà un ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo allegando le buste paga passate, il contratto di lavoro e tutto ciò che può provare l’esistenza del rapporto di lavoro (per questo è di fondamentale importanza conservare le vecchie buste paga e tutta la documentazione che prova l’esistenza del rapporto di lavoro!).

Cosa succede se il datore di lavoro non ha mai consegnato le ultime buste paga al dipendente in cui emerge l’esatto ammontare del credito e del TFR?
Primo consiglio: chiedete sempre le vostre buste paga! E’ un vostro diritto! Secondo consiglio in caso di giudizio: è sempre possibile chiedere con il ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo anche la consegna delle buste paga che il datore di lavoro ha trattenuto presso di sé. Il Giudice, verificata l’esistenza del rapporto di lavoro, emetterà il decreto d’ingiunzione con l’ordine di consegnare i cedolini/buste paga mancanti. In tali casi, al fine di provare il rapporto di lavoro sarà sufficiente allegare al ricorso altri documenti quali la lettera di assunzione, le precedenti buste paga o ogni altro atto proveniente dal datore di lavoro (ad esempio una vecchia sanzione disciplinare o una lettera con cui il datore di lavoro si complimenta per l’attività svolta dal dipendente).

Cosa succede a questo punto?
Se il datore di lavoro non presenta opposizione entro 40 giorni da quando gli viene notificato il decreto ingiuntivo, il Giudice, su istanza del ricorrente (lavoratore), dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo. A quel punto, il creditore-lavoratore dispone di un titolo esecutivo per poter procedere al pignoramento dei beni del debitore-datore di lavoro. E’ importante sapere se il datore di lavoro è una persona fisica, una società di persone o di capitali e di quali beni dispone. Proprio per questo gli accertamenti patrimoniali vanno fatti fin da subito.

Cosa fare se non ci sono beni (e questo è il caso sempre più frequente oggi)?
E’ possibile chiedere il fallimento dell’impresa (se sussistono tutti i presupposti), ma in genere i crediti del singolo lavoratore sono troppo bassi per poter superare la soglia dei 30.000 Euro (Legge Fallimentare -Regio decreto 16 Marzo 1942 N° 267- art. 15, ult. comma) sotto la quale il Tribunale non può accogliere l’istanza di fallimento. Inoltre, il fallimento è una procedura limitata a imprese medio-grandi con un certo livello di indebitamento e di fatturato -art. 1 Legge Fallimentare- (mentre il problema del mancato pagamento delle retribuzioni riguarda spesso le imprese medio-piccole).

Perché in casi di questo tipo al lavoratore conviene che il datore di lavoro fallisca?
Esiste un fondo gestito dall’INPS «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» il quale, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro, corrisponde al lavoratore le ultime 3 mensilità della retribuzione e il TFR dovuti (art. 2 Legge n. 297/1982 -si veda il mio articolo dell’8 agosto 2015 in questa stessa rubrica-).

Cosa succede se il datore di lavoro non è sottoposto alla disciplina del fallimento o altra procedura concorsuale (ad esempio in caso di piccole imprese)?
Il fondo gestito dall’INPS sopra indicato versa comunque il TFR al lavoratore a condizione che quest’ultimo dimostri di aver intrapreso le procedure esecutive per soddisfare il suo credito senza successo.

Ricapitolazione: ultimi consigli pratici quando il datore di lavoro non paga lo stipendio.
Dopo due mesi di ritardo nel pagamento dello stipendio inviare la prima intimazione di pagamento mediante raccomandata A/R. Dopo tre mesi di ritardo vale la pena considerare l’opzione delle dimissioni per giusta causa. Si tratta di un caso in cui l’ordinamento riconosce la NASPI -indennità di disoccupazione (art. 3, comma 2. Decreto Legislativo n. 22/2015 e art. 2.2 Circolare INPS n. 94/2015). Al tempo stesso si consiglia di presentare ricorso per decreto ingiuntivo al fine di creare delle pressioni sul datore di lavoro e di «precostituirsi» un titolo per poter richiedere al Fondo gestito dall’INPS il pagamento delle ultime 3 retribuzioni e del TFR (nei casi sopra indicati). Ricordatevi che il Fondo copre solo le ultime 3 mensilità (per cui se, ad esempio, lavorate senza percepire lo stipendio per 8 mesi e se l’esecuzione forzata non va a buon fine, nessuno vi pagherà le ultime 5 mensilità!).

Cosa fare se il datore di lavoro mi paga un mese sì e un mese no?
E’ possibile che un consulente del lavoro machiavellico suggerisca al datore di lavoro in difficoltà finanziaria di pagare un dipendente un mese sì e un mese no. In questo modo il lavoratore (che oggi sa di non trovare facilmente un altro lavoro) riesce, almeno in parte, a sopravvivere. Il «ricatto della pagnotta» assume così la sua forma parossistica. Per sopravvivere il dipendente accetta metà retribuzione, ma almeno ha una sicurezza, mentre dimettendosi per giusta causa, dopo aver «terminato» la NASPI, non avrà più alcuna certezza. Anche in questi casi consiglio quanto indicato in precedenza. Dopo 2 mensilità di retribuzione non pagate: intimazione di pagamento mediante raccomandata A/R. Dopo 3 mesi senza stipendio: rassegnare le dimissioni per giusta causa, presentare all’INPS la richiesta per la NASPI e al Tribunale il ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti ancora dovuti. Va anche considerata l’ipotesi di contattare altri creditori al fine di presentare collettivamente istanza di fallimento (ove possibile) sia per aumentare le pressioni sul datore di lavoro che per poter accedere (nei casi sopramenzionati) alle tutele previste dal fondo gestito dall’INPS.

Avv. Gianluca Teat

gianluca teat avvocato lavoro

Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore; Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html

05/09/2016

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3 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Solo Italia succedono certe cose .pwr come la vedo io se uno ti chiama lavorare lui ti deve pagare nei termini di legge del contratto . sindacati e ispettorato ti diranno che puoi denunciare o di aspettare se è in difficoltà. Sapete che in certi paesi pagano ogni settimana . oramai posso dire con certezza in Italia stanno bene i delinquenti.sempre che il lavoratore non pagato sia un delinquente dopo si che rido….

  2. Ottimo articolo, scritto in modo chiaro e ricco di preziosi consigli per consentire al lavoratore di tutelarsi dinanzi a comportamenti aziendali spiacevoli. Complimenti all’Avvocato!

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