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Coronavirus, la Coop chiarisce: nessuna limitazione ai rifornimenti dei supermercati

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Prime indicazioni da parte di Legacoop Romagna e Federcoop Romagna, relative alle misure di emergenza (all’interno delle quali resta possibile lo spostamento per lavoro e per spedizione merci) per emergenza epidemiologica COVID-19: il nuovo D.P.C.M. 8 marzo 2020 e le note esplicative successive (aggiornamento dell’8 marzo 2020 – ore 17:40).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 prevede Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro– Urbino, Alessandria, Asti,Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Allo stesso si sono poi aggiunte note ministeriali e regionali esplicative, oltre all’indirizzo unitario che i Prefetti sono tenuti a garantire in ogni territorio.

Al fine di fornire prime indicazioni alle cooperative e ai datori di lavoro, si evidenziano alcune delle misure in vigore dall’8 marzo 2020, a cui ci si dovrà attenere:

1) Evitare spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori delimitati, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (il che significa che ci si potrà muovere sempre per recarsi sul posto di lavoro, sia in entrata che in uscita dalle zone delimitate) o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.

2) Si raccomanda ai datori di lavoro, pubblici e privati, di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, oltre a consentire la modalità di lavoro agile, utilizzando le procedure agevolate stabilite dal decreto medesimo.

3) Adottare, in tutti i casi possibili, per lo svolgimento di riunioni, modalità di collegamento in remoto.

4) Nelle Province oggetto del provvedimento, sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18,00, con obbligo a carico dei gestori, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nelle altre Provincie il regime degli orari degli esercizi pubblici non viene modificato, ma vale la raccomandazione di attenersi alle prescrizioni già indicate.

5) nelle zone individuate dal decreto sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente, a condizione che il gestore assicuri le condizioni di sicurezza interpersonale di cui ai punto precedente; sono chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive; sono escluse da tali limitazioni, le farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari.

6) Le aziende di trasporto pubblico, anche a lunga percorrenza, adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

7) Non vi è nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 (nota chiarificatrice del MIT dell’8/3/2020). In particolare le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

È comunque fortemente raccomandato di evitare assembramenti di persone, mantenere le distanze di sicurezza interpersonale, contingentare, se necessario, gli accessi di visitatori/ ospiti/personale.

Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1 del Decreto.

(foto da archivio)

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