La Questura di Venezia ricorda ai detentori di armi che, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo 29 settembre 2013 n. 121, entro il 4 maggio 2015, devono produrre all’Ufficio di Polizia o al Comando Carabinieri presso il quale sono state denunciate le armi detenute il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all’acquisto/detenzione di armi, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013 (come, ad esempio, nel caso di titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità).
Qualora il cittadino, entro il citato 4 maggio 2015, non provveda a produrre il certificato medico o comunque ad esibirlo nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte del competente ufficio di polizia (Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comando Carabinieri) sarà destinatario di un provvedimento che inibisce alla detenzione delle armi.
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28/04/2015