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E’ possibile chiedere un’anticipazione sul TFR maturato in corso di rapporto? Se sì, a quali condizioni?

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Molti di voi avranno sentito raccontare che alcuni colleghi o conoscenti sono riusciti a ottenere un’anticipazione sul TFR. Alle volte si tratta quasi di “leggende metropolitane”, amplificate, modificate e distorte attraverso quella sorta di “telefono senza fili” che è il meccanismo di trasmissione delle informazioni “confidenziali” tra dipendenti delle aziende.

Da frasi più innocenti quali “el ga usà el TFR per comprar la casa per i fioi” fino a illazioni più colorite come “el ga già consumà la anticipazion del TRF del paron con le escort del centro benesere in Slovenia oltre confin”. Perdonate la parlata vernacolare triestina, ma essa rende bene l’idea di quello che si sente dire in molte aziende “dietro le quinte”. Inoltre, il mio dialetto deriva storicamente da quello di Venezia per cui dovrebbe essere perfettamente comprensibile anche in Veneto.

Dopo questa breve premessa in parte scherzosa in modo da alleggerire il “peso” del diritto, vediamo ora di fare chiarezza sul punto e di analizzare quali sono le condizioni per ottenere un’anticipazione del proprio TFR maturato in corso di rapporto.

Innanzitutto, la richiesta deve essere sorretta da una delle cause previste dalla legge:
1) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, co. 8, c.c.);
2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120, co. 8, c.c.);
3) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali (art. 5 D.Lgs. 151/2001);
4) spese per la formazione del lavoratore (artt. 5, 6, 7 L. 53/2000).

L’art. 2120 c.c. fissa ulteriori limiti. Infatti, l’anticipazione può essere chiesta una sola volta …

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