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Venezia, cosa è cambiato nella circolazione acquea dei mezzi a remi

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E’ stata pubblicata nel sito del Comune l’ordinanza 433 del 30 luglio 2018 contenente il nuovo Testo unico in materia di circolazione acquea che sarà in vigore dall’1 agosto 2018 e introduce, a tutela della sicurezza della navigazione, ulteriori limiti a particolari tipologie di natanti da diporto.

Tra le varie cose, da sottolineare l’art. 2 “Circolazione delle unità a remi” contenuto nell’ordinanza 274/2015 che è stato ora così modificato:

“In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile.
– Nei rii dei Greci – San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin – Pietà, di Noale – Canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 17, e al sabato dalle ore 7 alle 15, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande.
– Nei restanti canali della Z.t.l. lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, e al sabato dalle ore 8 alle 13, festivi esclusi.
– I transiti sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° sempre presente e da tenere acceso dalla mezz’ora dopo il tramonto del sole alla mezz’ora prima del suo sorgere.”

L’art. 18 “Circolazione delle unità da diporto” è stato così modificato:

“La navigazione da diporto all’interno della zona a traffico limitato è vietata, ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita nei giorni feriali e festivi, ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti.”

Nelle pagine web del sito del Comune di Venezia il testo integrale dell’Ordinanza, che è la n. 433/2018.

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