Banche che acquistano altre banche. Compagnie di Assicurazioni che si fondono con altre Compagnie di Assicurazioni. Imprese di catering che vincono appalti per la gestione di mense pubbliche o private sostituendosi al concorrente che amministrava precedentemente il servizio, ma mantenendo lo stesso personale. E’ sempre più probabile, nell’economia attuale, che il datore di lavoro cambi per circostanze che vanno al di là della volontà dei dipendenti.
L’istituto tecnico-giuridico in questione si chiama trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda (a seconda che riguardi tutta l’azienda o solamente una parte dotata comunque di autonomia funzionale come può essere, ad esempio, una singola filiale di una banca).
Tale trasferimento può avvenire a seguito di fusioni (per esempio due Banche decidono di fondersi) oppure di cessione contrattuale (la Società A acquista la Società B). L’art. 2112 c.c. include nella nozione di trasferimento qualsiasi operazione di questo tipo a prescindere dal tipo di contratto utilizzato fino ad ricomprendere l’usufrutto e l’affitto di azienda. E’ impossibile sintetizzare la complessità di tale istituto e tutte le sue molteplici implicazioni in un singolo articolo. Concentriamoci dunque sugli effetti che il trasferimento d’azienda produce nei confronti dei dipendenti, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
Il Legislatore ha previsto una serie di tutele a favore dei lavoratori in casi simili (art. 2112 c.c.). Innanzitutto, viene garantita la continuazione del rapporto di lavoro con il nuovo titolare dell’azienda (tecnicamente il cessionario). Di conseguenza, il trasferimento d’azienda non può costituire di per se un giustificato motivo di licenziamento. Il dipendente, inoltre, mantiene i diritti già maturati (ad esempio le retribuzioni non ancora corrisposte, l’anzianità di servizio ecc). Il cessionario (nuovo titolare) è anche tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi (dello stesso livello) applicabili all’impresa del cessionario.
Inoltre, è prevista una responsabilità solidale del cedente (soggetto che cede l’azienda o il ramo di azienda) e del cessionario (soggetto che acquista l’azienda o il ramo di azienda) a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dai lavoratori all’epoca del trasferimento. Ciò significa, tradotto in un linguaggio più accessibile, che il dipendente può richiedere il trattamento retributivo maturato e ogni altro diritto di natura economica sia all’impresa per cui lavorava in precedenza che per quella “nuova” ovverosia quella che ha acquistato l’azienda o il ramo di azienda per cui lavora attualmente.
Infine, va ricordato che il lavoratore ha diritto a rassegnare le dimissioni nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, quando le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica (dimissioni per giusta causa). In particolare, tale ultima norma appare oggi di fatto sostanzialmente snaturata nella sua portata a causa della crisi economica. Infatti, è estremamente improbabile che un lavoratore riesca a trovare un impiego migliore e dunque può ritrovarsi costretto a rimanere, come in un limbo, nella nuova realtà pur essendo ben consapevole che le condizioni di lavoro sono peggiorate sensibilmente.
Gianluca Teat
(Potete contattarmi anche sul profilo Facebook Avv. Gianluca Teat)
27/09/2015
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(Immagine: foto storica Lunch a top a Skyscraper (Pranzo in cima a un grattacielo), 1932, pubblicata sul New York Herald Tribune il 2 ottobre 1932, paternità dell’opera dubbia per lungo tempo. Attribuita oggi ufficialmente al fotografo statunitense Charles Clyde Ebbets (Gadsden USA, 2 agosto 1905 – New York USA, 14 luglio 1978) ma ritenuta da altri storici uno scatto del sociologo e fotografo statunitense Lewis Wickes Hine, (Oshkosh USA, 26 settembre 1874 – Hastings-on-Hudson USA, 3 novembre 1940).
Ben simboleggia la crescente precarietà del mondo del lavoro anche alla luce delle fusioni e cessioni di società, o mergers and acquisitions come iniziano a dire certi avvocati anglofili, che rendono lo stesso datore di lavoro sempre più mutevole, indefinito, evanescente, quasi “trasparente” come il grattacielo in costruzione dell’immagine sopra riportata. Il grande problema attuale è per quanto tempo quella barra riuscirà a restare sospesa nel vuoto e a sorreggere i lavoratori.
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ho scoperto volentieri questa rubrica, finalmente informazione chiara e utile. Complimenti per questa rubrica. Simonetta (Padova)
Egregio Avvocato, continuo a leggere con vivo interesse i Suoi articoli. Non sono un esperto in materia, ma debbo dire che la chiarezza espositiva e la prosa, asciutta, degli scritti li rende accessibili anche a neofiti. Grazie per il Suo prezioso contributo.
Gentile Avvocato, ogni volta che escono, leggo i Suoi articolo con grande interesse. Complimenti!