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Quali sono i limiti alla pignorabilità delle somme percepite a titolo di stipendio?

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500 euro, le banconote spariranno definitivamente dal 2018

In questo articolo esploreremo tale tematica che è attualmente di grande interesse. Infatti, esiste in Italia e in tutti i paesi avanzati un crescente numero di persone e di famiglie che non è in grado di far fronte all’indebitamento. In questo contesto i pignoramenti degli stipendi sono all’ordine del giorno.

Cos’è il pignoramento dello stipendio?
E’ una forma di pignoramento presso terzi in cui il giudice ordina al datore di lavoro di versare una «parte» (vedremo successivamente quale e in quali limiti) dello stipendio del dipendente direttamente al creditore di quest’ultimo.

Qual è la norma di riferimento?
L’art. 545 del Codice di Procedura Civile.

Quali sono vengono esattamente in rilievo?
Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nei limiti che vedremo qui di seguito. Dunque, anche se nel resto dell’articolo, per ragioni di brevità, viene indicato unicamente il termine stipendio, tale articolo va letto con la consapevolezza che tale regime si applica a tutte le somme appena indicate.

Quali sono i limiti alla pignorabilità delle somme percepite a titolo di stipendio?
L’art. 545, comma 4, c.p.c. fissa un limite generale pari a un quinto dello stipendio.

Si prende come base lo stipendio netto o lordo?
Si prende come base di riferimento il solo stipendio netto.

Esiste un minimo «vitale» impignorabile?
No, solo la quota «lorda» è «impignorabile» (in senso atecnico). Lo stipendio netto è pignorabile nella misura di un quinto senza che esista (in senso tecnico) un minimo vitale impignorabile (come invece esiste per le pensioni).

Esempio concreto. Percepisco uno stipendio netto di 1.000 Euro al mese ed ho un debito di 4.000 Euro con la Banca X. Quanto mi verrà accreditato sul mio conto corrente a titolo di stipendio dopo il pignoramento?
Quattro quinti di 1000 Euro, ovverosia 800 Euro, mi verranno accreditati

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

sul conto corrente, mentre 200 Euro (un quinto dello stipendio) saranno versati dal mio datore di lavoro direttamente al mio creditore fino a integrale pagamento del debito.

Cosa succede quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento?
In genere, il successivo viene soddisfatto solo dopo che quello precedente sia stato completamente saldato. Questo principio, tuttavia, non si applica quando i crediti che originano il pignoramento siano generati da diverse cause. Le cause possono essere di tre tipi:
A) crediti privati (per esempio, il credito professionale del proprio avvocato o di amico per un prestito o di una banca per il mutuo per l’acquisto della casa ecc);
B) crediti per imposte o altre somme dovute allo Stato o altri soggetti pubblici (qui si aggira lo «spettro» di Equitalia);
C) crediti per alimenti (l’ipotesi classica è quella del credito dell’ex moglie a cui il giudice abbia riconosciuto l’assegno mensile o gli alimenti che un parente deve versare a un altro riconosciuto con un provvedimento del magistrato).
Quando coesistono più crediti di natura diversa (ad esempio Equitalia per le sanzioni tributarie e una banca per un finanziamento per l’acquisto dell’auto), il pignoramento dei due può avvenire anche in modo contemporaneo (evitando quindi il limite di un quinto dello stipendio), ma con il rispetto di una norma fondamentale: la somma di tali pignoramenti non deve mai ridurre lo stipendio effettivamente versato al dipendente sotto la metà (art. 545, comma 5, c.p.c.).

Esempio concreto di soggetto «plurindebitato»
Tizio che percepisce 1.000 Euro al mese di stipendio ha un debito di 4.000 Euro con Equitalia per imposte evase e di 5.000 Euro con la Banca X per un finanziamento per l’acquisto della macchina. Avendo i due crediti natura diversa, sarà possibile pignorare fino a 500 Euro dello stipendio (metà stipendio).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pagamento integrale del debito, il pignoramento continua a produrre effetti?
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’estinzione del debito, il vecchio pignoramento perde efficacia (il vecchio datore di lavoro non verserà più il quinto dello stipendio -o somme eventualmente maggiori- al terzo creditore). Sarà necessario rinnovare il pignoramento, iniziando un nuovo pignoramento presso terzi (presso il nuovo datore di lavoro).

Ultimi tre consigli:
1) Evitare di rendersi irreperibili
Evitate di rendervi irreperibili (ad esempio non dichiarando la propria residenza). Non serve a nulla; vi impedisce di negoziare eventuali condizioni di rientro del debito; non blocca nessun tipo di esecuzione forzata e, inoltre, vi impedisce di presentare le vostre difese davanti al giudice dell’esecuzione.

2) Liberare le proprie menti dalle illusioni delle precedenti generazioni benestanti
Liberate le vostre menti dalle «illusioni» delle precedenti generazioni benestanti: avere la prima casa di proprietà e la casa delle vacanze, un’auto di grossa cilindrata, le ferie in località sempre diverse due volte all’anno con la famiglia, mantenere l’amante (in alcuni casi con la relativa seconda famiglia) sono tutti indici di benessere che sono al di là di un crescente numero di lavoratori di oggi. Il sistema è gravemente squilibrato. I salari e le pensioni sono strutturalmente incapaci di sostenere la domanda aggregata per questi beni e servizi e sempre meno lo saranno nei prossimi anni (fino al punto di rottura del sistema -in Italia orientativamente tra meno di una decina di anni-). Fate lavori in casa in economia, preferite un’auto usata a una nuova, non dovete per forza fare «i fighi» con i falsi amici (con i veri amici non esistono queste logiche), mostrando beni acquistati attraverso un indebitamento insostenibile. Attenzione anche alle amanti: molte erano infatti ben abituate e gravavano indirettamente in misura significativa anche sul bilancio familiare. E’ forse il caso di ridurre anche tali spese, sicuramente non necessarie, anche perché poi la moglie, chiedendo la separazione, può letteralmente «mandarvi» a dormire in strada.

3) Il debito è ormai fuori controllo e il sistema finirà per conflagrare da solo. Tenetelo bene a mente!
Infine, una dura censura agli Stati occidentali che si sono indebitati a dismisura (finanziando la crescita in misura sempre maggiore attraverso il debito pubblico incontrollato e sempre meno con il lavoro e la produzione) e che hanno permesso che i propri cittadini si indebito in maniera incontrollata (senza porre dei reali limiti ai tassi di interesse bancari specialmente in caso di morosità incolpevole). Tutto l’Occidente pagherà duramente il debito pregresso che non sarà mai ripagato integralmente. Non è escluso nemmeno un conflitto bellico generalizzato nei prossimi anni, in quanto la fallimentare economia mondiale neo-liberale può essere riavviata solo attraverso un generale «reset» del sistema. Del resto, fu proprio la Seconda Guerra Mondiale con la produzione industriale prebellica e bellica e con il successivo «business» della ricostruzione a far «ridecollare» l’economia americana ed europea dagli anni Quaranta agli anni Settanta-Ottanta. Le vecchie generazioni vivono ancora grazie al benessere creato in quegli anni che oggi «esiste» sotto forma di pensioni elevate, immobili, buoni del tesoro, conti correnti «ben pasciuti», mentre i giovani lavoratori hanno davanti unicamente lo «spettro» della miseria e del precariato. Quando scomparirà il benessere delle precedenti generazioni, non basteranno più i vari teatrini mediaci popolati da politici come Renzi, Gentiloni, Serracchiani o Macron a tener buone le masse sempre più impoverite. Il «nuovo» che vogliono rappresentare emergerà allora nella sua infinita nullità.

Avv. Gianluca Teat
(Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore)

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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