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Processo del lavoro e prova per testimoni: la delicata posizione del collega-testimone

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L'assassino di Gianpaolo Granzo doveva fare 18 anni. Oggi è già fuori

In questo articolo analizzeremo la delicata posizione del testimone all’interno del processo del lavoro e come tale problematica stia evolvendo alla luce della crescente precarizzazione della forza-lavoro.

Nel rito speciale del lavoro, come più in generale nel processo civile, è ammessa la prova per testimoni. I testi, ovviamente, devono riferire specifici fatti oggetto della causa e non limitarsi a generiche osservazioni o opinioni personali.

Esempi di prova testimoniale:
Sarebbe sicuramente ammissibile un capitolo di prova così formulato:
“E’ vero che il lavoratore Tizio il giorno 2 luglio 2017 si presentava sul posto di lavoro con almeno due ore di ritardo e visibilmente ubriaco”,
mentre non sarebbe ammissibile un capitolo di prova articolato nel seguente modo:
“E’ vero che il lavoratore Tizio è molto simpatico e gioviale anche se il datore di lavoro non ha mai apprezzato questi suoi lati”.

Di conseguenza, il testimone deve essere sentito con riferimento a specifici fatti di cui è conoscenza.

Nel caso del rapporto lavorativo chi è in genere a conoscenza dei fatti di causa? Normalmente sono gli altri colleghi.

I colleghi possono essere sentiti come testimoni?
Sicuramente sì. Infatti, l’art. 246 c.p.c., rubricato «Incapacità a testimoniare», statuisce che «Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». Tale norma è sempre stata intesa nel senso che non rileva un interesse di mero fatto come potrebbe verificarsi nel caso di un collega. Di conseguenza, il collega di lavoro può assumere l’ufficio di testimone a tutti gli effetti.

Qual è il grande dilemma del collega testimone?
Il collega, quando viene sentito come testimone e deve riportare fatti astrattamente favorevoli al lavoratore, si trova spesso tra l’incudine e il martello.

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Da un lato vi è l’incudine del reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p. qui di seguito riportato:
«Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

Dall’altro c’è il martello del datore di lavoro, il quale non vedrà di certo di buon occhio una deposizione contro i propri interessi, specialmente se la causa ha un notevole valore. Non dimentichiamo che tale soggetto ha anche la possibilità materiale di rendere successivamente «la vita molto difficile» sul posto di lavoro.

Indubbiamente alle volte la situazione è più sfumata e il lavoratore può sempre trincerarsi dietro risposte evasive quali «non ricordo bene questo fatto siccome è accaduto molti anni fa, non sono sicuro ecc». In altre ipotesi si tratta di eventi che per le modalità di svolgimento (luogo e tempo del fatto) sono indimostrabili altrimenti e diventa, di conseguenza, difficile provare un eventuale reato di falsa testimonianza.

Tuttavia, in certi casi si possono verificare delle vere e proprie situazioni che non esiterei a definire «fantozziane». Infatti, da un lato, il giudice rammenta al teste il giuramento appena effettuato con tono ammonitorio, mentre lo sguardo obliquo dell’amministratore delegato, spesso presente in udienza per le cause realmente importanti, ricorda al proprio dipendente che riveste l’ufficio di testimone a quali «rappresaglie» andrà in contro se deporrà contro l’Azienda. Il crollo a terra del teste-lavoratore che trascina con sé «fantozzianamente» durante la caduta anche qualche fascicolo collocato sulla scrivania del giudice è un eventualità tutt’altro che remota in ipotesi di questo tipo.

Non è un caso che moltissimi dipendenti, un tempo «amici» e «compagni di merende», «si dileguino» non appena un collega ha bisogno di una loro testimonianza (vera e oggettiva e non falsa!) contro il datore di lavoro. Il «ricatto della pagnotta» è di fatto un deterrente superiore alle Grida del Codice Penale, specialmente in un mondo in cui trovare un altro lavoro può essere paragonato a una Fatica di Ercole. Infatti, anche qualora la Procura avviasse un procedimento per il reato di falsa testimonianza contro il collega, tale soggetto, se incensurato, potrebbe «cavarsela» con pochi mesi di reclusione sospesi condizionalmente grazie a un patteggiamento. Inoltre, tale atto di indiscussa fedeltà (un falso nell’interesse dell’Azienda!) sarebbe sicuramente valutato positivamente ai fini della progressione nella carriera aziendale. Il «Dott. Ing. Gran Farabut, Figl de Put, Lup Mann, Gran Vampir, Ladr di Gran Croc» di «fantozziana memoria» che si trova ormai quasi sempre ai vertici aziendali dei grandi complessi industriali-bancari mondiali (e della classe politica moderata che rappresenta tali interessi presso i governi e i parlamenti delle «liberal-democrazie» occidentali) ben rappresenta il vertice piramidale e ideale di tale tipo umano.

Tuttavia, va evidenziato che oggi il crescente precariato sta in qualche modo modificando questi schemi. Infatti, l’ex dipendente, precedentemente assunto con contratto a tempo determinato e che successivamente ha trovato un altro impiego presso una diversa impresa o che è disoccupato, non teme di certo le rappresaglie di un ex datore di lavoro di cui non ha più notizia da mesi/anni, ed è, di conseguenza, molto più disponibile a deporre contro tale soggetto.

Anche in questo aspetto si inizia a intravedere il progressivo cedimento del sistema socio-economico di tutto l’Occidente. Un tempo il capitale riusciva a «comprare» il consenso e la fedeltà della forza-lavoro, attraverso la creazione di posti di lavoro stabili, dignitosamente retribuiti e con la prospettiva di pensioni eque in un contesto tendente alla piena occupazione. Man mano che le vecchie generazioni di pensionati e dipendenti verranno sostituite da quelle nuove (caratterizzate da lavori precari e a livelli di mera sussistenza materiale del lavoratore in un contesto di disoccupazione/sottoccupazione dilagante e di pensioni «simboliche»), l’attuale mercato del lavoro e l’intera società, sempre «più liquidi», verranno progressivamente «giù» come un edificio di pietra che lentamente si liquefà. Avete mai visto un palazzo di acqua reggersi in piedi? Così la società che ci attende…

Avv. Gianluca Teat
(Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore)

Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html

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11 persone hanno commentato. La discussione è aperta...

  1. Buonasera mi può dare un consiglio ..mi chiamo.rosy sono stata licenziata ingiustamente in tronco il motivo ?? Il non datore di lavoro secondo la sua testa io non avevo diritto a i due mesi di sospensione non mi ha pagata per due mesi alla mia richiesta sullo stipendio la sua risposta è stata ti licenzio…faccio presente che al mio collega le è stato pagato tutto secondo questa signora no datore di lavoro io non ne avevo diritto perché non dovevo comprare le sigarette ..sto cercando di fare causa ma il collega si rifiuta di testimoniare la mia paura è che senza testimone potrei perdere la causa ..sono 35 anni di lavoro sono rimasta disoccupata e ultimamente invalida al lavoro …ero nel settore domestico mi può dare un consiglio su cosa posso fare ?? Grazie 33494… [non è possibile pubblicare numeri di telefono]

  2. Avv.Buongiorno. Ho un problema con il mio datore di lavoro, che mi ha messo in cassa integrazione e sospesa ufficialmente da lavoro già da 20 giorni circa, indebitamente!
    Poichè venuto a sapere che il mio ragazzo è stato preso a lavorare per un’agenzia di servizi della tipologia identica alla mia, ma competitor. Così palesemente per rabbia e con un’azione di forza oltremodo discriminatoria lo stesso giorno che ha preso contezza del fatto mi comunica attraverso la mia collega che mi mette in ferie( forzate).
    Poi mi convoca in ufficio e mi comunica la CIGs che sarebbe stata a turnazione destinata a tutte le 4 le segretarie d’ufficio. Cosa non assolutamente non vera perchè l’unica ad essere rimasta ferma su 4 sono io. Come posso rivalermi oggi?
    La mia domanda è:
    Se volessi ottenere un risarcimento per il danno ricevuto a causa della sospensione e la perdita del mio stipendio..
    Quali possono essere oggi le armi a mio vantaggio?
    Se volessi essere ripagata di tutte le prestazioni di lavoro in più che ho effettuato, mi basterebbe la testimonianza di un ex collega licenziato dalla stessa azienda per cui lavoro?
    Oppure sarebbe considerato come persona poco attendibile e obiettiva.
    Se riuscissi ad avere prove certe che la sua(del datore) era un’intenzione premeditata, ossia quella di tagliarmi fuori per atto meramente discriminatorio in riferimento all’assunzione del mio ragazzo presso altro ufficio concorrente;(es. una registrazione ecc) potrei avere elementi validi per portarlo a giudizio oppure no?
    Considerato che Li dentro nell’ottica di una reintegrazione sarebbe ormai impossibile lavorare serenamente? Cosa posso fare? MI conviene avvalermi del periodo di cigs e al termine vedere che intenzioni ha? oppure andare via prima? Cosa perderei e cosa posso guadagnarci>?

    • Aggiungerei anche che ha architettato questo piano a copertura delle sue vere intenzioni, che chiaramente non può rivelare perchè non sarebbero ne giustificabili ne ammissibili per le motivazioni prima citate. Per cui ha intavolato la scusa del periodo di depressione economica cosa di cui la mia azienda non sta assolutamente soffrendo, per adottare le agevolazioni di governo concesse per causa covid e usufruirne senza destare alcun sospetto; se non fosse perchè le tempistiche dell’assunzione del mio ragazzo e la mia uscita dall’azienda sono state praticamente contestuali e repentine.

  3. Spett Avv Test
    Molto probabilmente sarò costretto a portare la mia azienda in tribunale per impugnare un provvedimento disciplinare, al momento della notifica di tale provvedimento, si sono presentati in tre, capo turno, capo reparto e responsabile della produzione, volevo sapere gentilmente, se queste persone che lavorano per l’azienda possono testimoniare in tribunale, oppure sono da considerarsi testimoni non attendibili in quanto di parte?
    Grazie per la risposta, in fede Giovanni

  4. buobgiorno avvocato io sono una dipendente che sta avviando una causa di lavro…sono tenuta a far sapere ai miei colleghi che forse quale ce nne fosse bisogno verranno chiamati a testimoniare…… ovviamente loro hanno storto il muso,,,la ringrazio qualora mi vorra chiarire questo mio messaggio

  5. Buongiorno Avvocato, le chiedo gentilmente di dissipare un dubbio che mi assilla particolarmente. Questa mattina ho prestato testimonianza per un collega in un procedimento del lavoro, contro un datore di lavoro con cui io pure ho una causa aperta. Preso dall’emozione, alla domanda del giudice se avessi o meno cause aperte con la controparte ho ERRONEAMENTE risposto di no, accorgendomi dell’errore solo in un secondo momento. Nessuno dei due avvocati ha eccepito nulla, ben sapendo entrambi che ero in errore. Tutto il resto della testimonianza è sata assolutamente veritiera.
    Ora però ho il terrore di incorrere in una denuncia per falsa testimonianza, benchè il mio avvocato mi abbia rassicurato in proposito. LEi che ne pensa? Posso fare qualcosa? Spero in una sua gentile risposta. Grazie mille.
    Daniele Armaroli

  6. Io ho appena perso una causa di lavoro e dovrò pagare anche le spese legali in questa epoca il lavoratore viene condannato severamente e ingiustamente se ero una delinquente che spacciavo droga rischiavo meno… questa si chiama Italia delle ingiustizie se hai bisogno mi contatti così possiamo avere uno scambio di opinioni a riguardo al lavoratore cornuto e mazziato.

  7. BUONGIORNO AVV. GANLUCA TEAT. GENTILMENTE VORREI UNA RISPOSTA ALLA MIA DOMANDA. A SEGUITO DI UN LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO COMPORTO , HO IMPUGNATO TALE LICENZIAMENTO , MA’ PUTROPPO NON SONO STATO INFORMATO A RIGUARDO IMPUGNAZIONE SOCIO LAVORATORE TERMINE 60GG. CONSIDERANDO CHE UNA BUONA PARTE DEL COMPORTO E’ DOVUTA PER DEPRESSIONE MAGGIORE RICORRENTE , E IN CURA PRESSO CENTRO SALUTE MENTALE E SERT. VOLEVO SAPERE IN CONCLUSIONE TALI PERIODI SONO ESCLUSI DAL COMPORTO? IN PIU’ SONO STATO RICONOSCUTO INVALIDO CON CAPACITA’ LAVORATIVA RIDOTTA DEL 75X100. E LEGGE 104\92 ART.3COMMA1. GRAZIE E SPERO IN UNA SUA CORTESE RISPOSTA . IN FEDE GALLO CARLO

    • Le indico una sentenza che potrebbe avere rilievo nel Suo caso. Tuttavia, è
      impossibile rispondere in modo più specifico siccome dovrei porLe prima
      alcune domande.

      *Suprema Corte di Cassazione 21 maggio 2018, n. 12437 secondo la quale,
      sussiste comunque il diritto alla reintegra del dipendente se il periodo di
      comporto è stato superato a causa di crisi depressiva generata della
      condotta mobbizzante del datore di lavoro.*

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