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Prescrizione dei crediti di lavoro: cosa c’è da sapere

La prescrizione dei crediti di lavoro rappresenta una tematica di centrale importanza e un istituto giuridico caratterizzato da una certa complessità teorica.

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Cosa è la prescrizione?
All’interno della teoria generale del diritto, la prescrizione rappresenta una causa di estinzione di un diritto quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo previsto dalla legge. Di conseguenza, decorso tale termine, il debitore potrà eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto e opporsi legittimamente al pagamento/esecuzione della prestazione.

All’interno del diritto del lavoro possiamo distinguere tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva.

Cosa comporta la prescrizione estintiva?
La prescrizione estintiva comporta il venir meno del diritto del dipendente a causa della sua inerzia durante il periodo di tempo indicato dal Legislatore.

Durata della prescrizione estintiva
Essa può essere decennale o quinquennale a seconda della natura del credito.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) ai diritti di natura non retributiva (classico esempio è il diritto alla qualifica superiore) e per i casi di risarcimento derivanti da responsabilità contrattuale (ad esempio risarcimento del danno per demansionamento).
Si applica la prescrizione quinquennale a tutte le prestazioni periodiche ovverosia la retribuzione e le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, n. 4 e 5, c.c.).

Esempio concreto:
Voglio chiedere il risarcimento di un danno da demansionamento. Avrò tempo 10 anni per agire in giudizio per far accertare tale danno e chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento.
Voglio chiedere il pagamento di alcune mensilità di retribuzione mai percepite. Avrò tempo 5 anni per agire

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

in giudizio.

Fino a questo punto abbiamo analizzato la prescrizione estintiva. Il nostro ordinamento è tuttavia molto barocco e complica l’intero quadro normativo con delle norme obsolete e alquanto bizzarre. Infatti, esiste anche la prescrizione presuntiva, concetto non conosciuto dai più.

Cos’è la prescrizione presuntiva?
L’ordinamento presume che i crediti retributivi siano soddisfatti se non sono richiesti dal lavoratore entro un certo periodo di tempo indicato dal Legislatore. Si tratta di una presunzione che incide sull’onere della prova e non sul diritto sostanziale.
Infatti, il nostro ordinamento presume che le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese (ad esempio tredicesima mensilità) si prescrivano in 3 anni (art. 2956, n1, c.c.). L’ordinamento presume, altresì, che le retribuzioni corrisposte in periodi non superiori al mese (ad esempio compenso per straordinario) si prescrivano in un anno (art. 2955, n. 2, c.c.).

Come si supera la presunzione di pagamento appena indicata?
Si può superare solo all’interno di un giudizio mediante:
1) vera e propria confessione del debitore (il datore di lavoro dichiara di non aver mai adempiuto alla propria obbligazione ex art. 2959 c.c.);
2) deferimento del giuramento decisorio (il lavoratore deferisce al datore di lavoro il giuramento per provare se l’obbligazione sia stata adempiuta ex art. 2960 c.c.).

Non è molto semplice, vero? Perché il Legislatore ha scelto un quadro normativo così barocco?

Tale quadro normativo è solo uno degli infiniti esempi degli enormi danni culturali causati dai baroni cattedratici delle università italiane i quali, per compiacere il loro ego narcisistico attraverso la creazione di ordinamenti ispirati a modelli idealmente perfetti, hanno inutilmente complicato l’ordinamento «incrociando» norme sostanziali e processuali con notevoli ripercussioni sulle esigenze di certezza del diritto e sulla vita di ogni giorno dei «poveri diavoli».

Non sarebbe più logico, semplice e razionale un termine di prescrizione di 3 o 5 anni per tutti i rapporti derivanti dal contratto di lavoro, ma con decorrenza dalla fine del rapporto stesso? (Nel prossimo articolo analizzeremo il complesso problema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro che richiederà un articolo persino più lungo di questo).

Ed ora un piccola digressione storica quanto mai attuale: nel 552 d.c. si svolge a Tagina (oggi Gualdo Tadino in Umbria) una storica battaglia tra i Bizantini, sotto il comando del generale Narsete, e gli Ostrogoti guidati dal loro Re Totila. Il contesto generale sono le guerre goto-bizantine e il tentativo dell’Imperatore di Costantinopoli, Giustiniano, di conquistare l’Italia dopo la caduta dell’Impero Romano di Occidente. Numerosi storici hanno sottolineato che le popolazioni romano-italiche appoggiavano, in molti casi indirettamente, i Goti del Re Totila e non i Bizantini.

Perché le popolazioni romano-italiche preferivano i barbari germanici ai civili bizantini eredi dello stesso impero universale?

I Goti rappresentavano un’élite militare germanica che proteggeva l’Italia, garantendo meno pressione fiscale e meno abusi da parte della amministrazioni (all’epoca ancora in buona misura romano-italiche) rispetto ai funzionari delle aree del nostro Paese all’epoca direttamente controllate da Costantinopoli.
L’unità dell’Impero Romano, ora però sotto un basileus greco, il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, «mostruoso» e inutile testo normativo che tentava di razionalizzare la giurisprudenza romana dei secoli precedenti in una lingua, il latino, nemmeno più parlata in vaste aree dell’Impero Bizantino, rappresentavano pura retorica e un tentativo grottesco di far rivivere un Impero ormai morto. Dietro il paravento dell’unità imperiale e della civiltà giuridica romana, si celavano unicamente un’amministrazione arrogante e corrotta di matrice levantina e interessi economici di tipo parassitario (Italia come area da cui estrarre ricchezza).

I nostri codici, le nostre leggi e la nostra forma di stato hanno più di qualche parentale ideale con Bisanzio. Sono sufficienti un’amministrazione snella e onesta e poche norme semplici e applicate in buona fede come nei paesi nordici e anglosassoni per far funzionare rettamente una comunità (anche la Roma dei primi secoli e le poleis greche erano figlie di questa stessa cultura ideale, ovviamente prima del decadente «melting pot» dei secoli seguenti di cui l’Impero Bizantino e la Roma tardo-antica rappresentano solo alcuni dei tanti esempi storici). Il resto sono solo sofismi levantini, appigli formali per chi opera in mala fede e complessità inutili che servono a compiacere l’ego dei cattedratici bizantini delle nostre università. Il nostro regime di prescrizione dei crediti di lavoro è solo uno dei tanti monumenti ideali alle forme di Bisanzio e alla morte della buona fede.

Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2016, Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore

( Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet http://licenziamentodimissioni.it/index.html )

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