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Lo «strano caso» del lavoratore italiano discriminato e licenziato in aziende rilevate da imprenditori stranieri

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Nell’attuale panorama economico italiano è sempre più diffuso il caso di aziende rilevate da imprenditori stranieri. Il fenomeno riguarda sia imprese grandi che medio-piccole.
Alcune di queste sono acquistate da uomini d’affari provenienti da culture completamente diverse dalla nostra quali la Cina o i Paesi islamici. Alle volte tali imprenditori preferiscono impiegare manodopera immigrata e originaria delle loro stesse nazioni sia per il suo tendenziale minor costo sia per ragioni collegate all’appartenenza a una stessa religione/cultura.
Di conseguenza, si può creare la situazione, tutt’altro che teorica, in cui un dipendente italiano, abituato a una cultura del lavoro europea con tutta una serie di tutele e garanzie, si ritrovi a lavorare fianco a fianco con persone provenienti da realtà molto diverse, in uno spirito purtroppo tutt’altro che fraterno e sotto l’occhio vigile di un datore di lavoro con una mentalità completamente diversa dalla nostra.
Infine, non è escluso che il lavoratore italiano venga licenziato per far posto a «elementi più produttivi» (spesso semplicemente meno consapevoli dei propri diritti) provenienti da Paesi poveri o maggiormente affini alla cultura della nuova proprietà aziendale (ad esempio per un imprenditore di religione islamica può essere preferibile relazionarsi con dipendenti della sua stessa fede). Il fenomeno, tutt’altro che transitorio, sarà destinato a diffondersi sempre di più nei prossimi anni.

Cosa si può fare in caso di discriminazioni in casi questo tipo?
Esistono delle difficoltà probatorie notevoli quando si deve dimostrare in giudizio l’esistenza di atti o comportamenti discriminatori all’interno di un’azienda. Infatti, potrebbe essere estremamente arduo trovare dei testimoni disposti a rendere delle deposizioni «contro» il datore di lavoro e potrebbe non esistere alcun documento scritto che dimostra l’esistenza di tali condotte.

Il Legislatore, ben consapevole di questo problema, ha introdotto una disposizione particolare, il comma 4 dell’28 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (che detta norme generali in materia di procedura civile), il quale dispone che
«quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata».
Tale norma processuale è applicabile ai casi di discriminazione di tipo religioso/culturale previsti dal Decreto Legislativo n. 216/2003 in base all’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2011.

In tali ipotesi, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti (art. 28, comma 5, Decreto Legislativo n. 150/2011).


 

Cerchiamo ora di chiarire la portata di tali disposizioni con un esempio riferito al caso di un licenziamento di un lavoratore italiano o europeo da parte di un’azienda rilevata da imprenditori di Paesi culturalmente completamente diversi dal nostro.

Qualora dall’analisi delle nuove assunzioni, degli avanzamenti di carriera, dai licenziamenti degli ultimi anni e da altri fattori, dovesse risultare «a livello puramente statistico» che un’azienda tende a impiegare principalmente lavoratori musulmani, a licenziare i non islamici o comunque a collocarli in posizioni secondarie all’interno dell’organizzazione datoriale, sarebbe possibile fondare una «presunzione» dell’esistenza di una prassi discriminatoria. Tale aspetto potrebbe essere rilevato quando si impugna un licenziamento di un non musulmano all’interno di un’azienda di questo tipo, evidenziando il carattere discriminatorio del recesso datoriale (si ricorda che il licenziamento discriminatorio è radicalmente nullo).

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

Lo scopo di questo articolo non è quello di addossare le responsabilità della crisi economica italiana agli stranieri e agli immigrati, ma di evidenziare come i meccanismi della globalizzazione costituiscano la più grave minaccia all’unità tra i lavoratori in quanto capaci di «atomizzarli» e di «metterli in concorrenza» persino all’interno di uno stesso Paese, sfruttando anche la potente «forza» delle distinzioni culturali. Non è un caso che i fautori dell’immigrazione e dell’apertura delle frontiere siano proprio il grande capitale e i partiti liberisti «di sinistra» appoggiati elettoralmente da classi sociali, ancora per adesso, relativamente agiate (dipendenti pubblici, pensionati benestanti ecc) che non conoscono e che non provano «sulla loro pelle» il «costo» di questo tipo di economia, ma semplicemente ne beneficiano, almeno per ora, come «consumatori».

In estrema sintesi: il vago e confuso idealismo dei benestanti si mescola alle bieche e affaristiche logiche del capitale. La realtà è una sola: serve manodopera a bassissimo costo per l’economia globale che si sta creando. Al contrario, mai come oggi gli Stati dovrebbero regolare l’economia per darle un «volto umano», pena l’annientamento totale del tessuto sociale italiano (ed europeo) nei prossimi venti/trent’anni. Inoltre, se in futuro le rivendicazioni sociali dovessero fondersi con l’integralismo religioso, i recenti fatti di Parigi non sarebbero che l’inizio di una nuova epoca verso la quale ci sta paradossalmente conducendo l’attuale cultura moderata del «politicamente corretto».

Avv. Gianluca Teat
Autore del Breve manuale operativo in materia di licenziamenti, 2018 (Seconda Edizione), Key Editore
Coautore di Corte Costituzionale, Retribuzioni e Pensioni nella Crisi. La sentenza 30 aprile 2015, n. 70, 2015, Key Editore


Potete contattarmi via e-mail all’indirizzo avv.gianluca.teat@gmail.com oppure attraverso il mio profilo Facebook Avv. Gianluca Teat o visitare il mio sito internet
http://licenziamentodimissioni.it/index.html


Riproduzione vietata


(Immagine: la Tour Eiffel, olio su tela, 1889, del pittore francese Georges Pierre Seurat (1859-1891). Il quadro rappresenta la Torre Eiffel quando era ancora in costruzione (infatti manca la parte superiore). In ricordo delle vittime innocenti di Parigi.)

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  1. L’Italia si merita questo ed altro. Io già mi immagino risorgere questo paese quando anche l’Alitalia, la Rai, le Poste, le Telecomunicazioni insieme a tutti i carrozzoni su cui siedono comodamente miriadi di dipendenti pubblici saranno guidati da cinesi, indiani, russi e pure americani. Quel giorno sarà fatta davvero giustizia in questo paese. Spero presto.

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