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Da oggi vita un po’ più facile per i cittadini indebitati anche nel veneziano

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Commercialisti in aiuto di chi si è sovraindebitato: attivato l’Organismo
di Composizione della Crisi dei commercialisti veneziani per risolvere le
situazioni da eccessivo indebitamento di cittadini, consumatori, piccoli
imprenditori, artigiani ed imprenditori agricoli

Vita più facile per i cittadini indebitati, dopo Verona, Padova e Vicenza
anche i Commercialisti veneziani attivano l’organismo contro la crisi da
sovraindebitamento. Si tratta dell’ “OCC del Veneziano”, primo organismo
della provincia di Venezia ad essere iscritto nel registro presso il
Ministero della Giustizia www.crisisovraindebitamento.giustizia.it.

All’Organismo di Composizione della Crisi possono rivolgersi tutti i
soggetti indebitati e non fallibili, piccoli imprenditori, imprenditori
agricoli, professionisti, consumatori, alle prese con uno stato di
indebitamento che non sono più in grado di gestire e risolvere da soli.

«Si tratta di un’importante iniziativa – osserva Massimo Da Re, presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
– per dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà, poiché attraverso
l’Organismo di Composizione della Crisi i Commercialisti veneziani possono
dare un aiuto importante ai consumatori sovraindebitati, alle piccole
imprese non soggette al fallimento e alle imprese agricole, prestando
l’assistenza necessaria fino al raggiungimento di un accordo con i
creditori. L’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano
rappresenta la risposta attuativa della legge n.3 del 2012, che prevede gli
strumenti per aiutare il cittadino a difendersi dalla crisi da
sovraindebitamento, aiutando i soggetti indebitati a trovare un accordo con
i propri creditori o ricercando soluzioni alternative per la gestione del
debito.»

Per verificare i requisiti di ammissione ed attivare la procedura i
cittadini eccessivamente indebitati possono rivolgersi all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia in
Santa Croce, 494 – 30135 – Venezia, www.odcecvenezia.it , presso la cui ha
sede l’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano.

«Ad esempio sul fronte dei consumatori – continua Da Re – possono
rivolgersi i cittadini che non riescono a pagare le rate di finanziamento o
di mutuo o altri debiti che non riescono più a sostenere, evitando le
lungaggini e i disagi delle procedure esecutive sui beni come il
pignoramento.»

Nella maggioranza dei casi la procedura si concluderà con un “accordo del
debitore” o “piano del consumatore” che, se omologato dal Tribunale,
diventerà vincolante per i creditori, anche nel caso in cui non sia
previsto il pagamento di tutti i debiti.

«La possibilità di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi
rappresenta una opportunità ancora poco conosciuta – sottolinea Massimo
Lanfranchi, referente dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC
di Venezia – adatta a tutti quei soggetti indebitati che si attivano e
collaborano nella gestione del proprio stato di crisi economica e che
cercano, grazie all’ausilio di professionisti esperti, di uscire dalla
crisi attraverso un accordo alternativo alla più dannosa procedura di
esecuzione forzata giudiziale.

L’esito della procedura per il soggetto indebitato è previsto dalla
normativa e può essere triplice. Se riguarda titolari di partita iva
(artigiani, commercianti, piccole imprese e imprese agricole, che rientrano
tra i soggetti non fallibili), la procedura si può concludere con un
accordo che deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il
60% dei crediti non muniti di privilegio.

Sul fronte dei consumatori, quindi per i debiti che non derivano da
attività imprenditoriale o professionale, la procedura si conclude con un
piano del consumatore che è sottoposto al solo giudizio del Tribunale ed è
vincolante per tutti i creditori.
Il terzo esito della procedura è rappresentato dalla richiesta di
liquidazione del patrimonio del soggetto indebitato: in questo caso il
debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio a favore dei
creditori.

«Spesso il sovraindebitamento – continua il referente – si verifica quando
si accavallano diverse fonti di finanziamento a cui il cittadino non riesce
a far fronte, ad esempio il credito al consumo unito ad un inconsapevole
utilizzo delle carte di credito revolving e ad un prestito bancario acceso,
possono creare una situazione economica difficilmente gestibile. Senza
contare i casi in cui non riesce a far fronte ai propri debiti a causa
della perdita dell’impiego o delle ridotte entrate nel caso di partite iva.»

Nel caso di raggiungimento dell’accordo o piano con i creditori, si tratta
di un vero e proprio concordato dei creditori alla fine del quale il
debitore sarà considerato libero da ogni debito ancora non onorato. La
posizione del debitore sarà riabilitata attraverso l’esdebitazione,
concedibile a giudizio del giudice in caso di procedura liquidatoria, con
la possibilità di “ripartire da zero” senza il peso di debiti pregressi.
Tra i debiti che non possono essere stralciati, ma possono essere solamente
dilazionati, vi sono le risorse proprie dell’Unione europea, l’Iva e le
ritenute d’acconto dichiarate e non versate.

«Uno dei vantaggi principali nell’attivare una procedura di questo tipo –
continua il referente – consiste nel fatto che il giudice, una volta
presentato il piano e fissata con decreto la data dell’udienza o decretata
la procedura liquidatoria può sospendere ogni eventuale azione esecutiva
come il pignoramento dei beni del soggetto indebitato.»
I costi della procedura sono determinati dalla legge, sia per quanto
riguarda il compenso al gestore della crisi nominato dall’Organismo di
Composizione della Crisi, sia per i costi amministrativi di gestione della
procedura da parte dell’O.C.C., e variano in funzione della tipologia,
complessità e del valore dell’attivo patrimoniale realizzato o dell’accordo
realizzato concordato.

«Attualmente l’organismo si compone di 53 commercialisti gestori della
crisi – conclude Lanfranchi – altri 7 sono in fase di iscrizione.» L’elenco
dei gestori, che sono i professionisti abilitati cui l’Organismo di
Composizione della Crisi assegna l’incarico per la gestione della
procedura, è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

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