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Cooperative di produzione e lavoro ed esclusione del socio-lavoratore: attenzione alle complessità tecniche

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Cooperative di produzione e lavoro ed esclusione del socio-lavoratore: attenzione alle complessità tecniche

Nel panorama economico attuale va sempre più di «di moda» la figura della cooperativa di produzione e lavoro. Analizziamo brevemente tale complessa figura giuridica con particolare riferimento all’esclusione del socio-lavoratore.

Le cooperative di produzione e lavoro sono imprese costituite con il fine di procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori (ovverosia a condizioni TEORICAMENTE migliori di quelle che essi potrebbero incontrare sul mercato contrattando individualmente con i singoli datori di lavoro). Tali cooperative operano soprattutto nei settori delle pulizie, della ristorazione, dei servizi di portineria, dei trasporti e dell’edilizia. Sarebbe ipocrita non sottolineare ancora una volta che le condizioni di lavoro più vantaggiose sono in moltissimi casi teoriche, se non addirittura immaginarie, e non concrete e tangibili.

Il lavoro dei soci all’interno di tali realtà è disciplinato dalla Legge n. 142/2001. In questi casi, esistono due rapporti giuridici paralleli: un rapporto associativo e un rapporto di lavoro.

Dal primo (rapporto associativo) discendono una serie di diritti quali quello di contribuire alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione/votazione degli organi di vertice, alle decisioni strategiche e alle scelte produttive (questi diritti/poteri esistono sovente unicamente nel «mondo delle idee» in particolar modo nelle cooperative più grandi e organizzate ove il singolo socio-lavoratore non ha alcun «peso specifico»).

Il secondo (rapporto di lavoro) può assumere le forme di un contratto di lavoro subordinato, autonomo o

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

anche di altro tipo come una collaborazione coordinata non occasionale. I soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sono sottoposti a tutta la legislazione lavoristica (come la generalità dei dipendenti), ma non si applica l’art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto Lavoratori) quando, assieme al contratto di lavoro, viene a cessare anche quello associativo.

Cosa si deve fare quando la cooperativa esclude il socio-lavoratore con delibera del consiglio di amministrazione e successivamente gli comunica anche la risoluzione del sottostante rapporto di lavoro? Si tratta di una situazione giuridica estremamente complessa che va affrontata con grande rigore tecnico siccome aspetti societari si mescolano a questioni marcatamente giuslavoristiche.

La soluzione più prudente, saggia, concreta è impugnare la delibera di esclusione dalla cooperativa davanti al Giudice Civile e considerare la lettera con cui viene comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro come un vero e proprio licenziamento da impugnare separatamente entro 60 giorni (con successivo deposito del ricorso entro 180 giorni nella cancelleria del Giudice del Lavoro).

Tale è la soluzione indicata nella recente Ordinanza 19 ottobre 2015 del Tribunale di Milano. In tale pronuncia è stato infatti chiaramente affermato che l’impugnazione davanti al solo Giudice Civile della delibera di esclusione del socio-lavoratore non può incidere sul sottostante rapporto di lavoro ormai estinto a causa del licenziamento (non impugnato tempestivamente). Pertanto, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va impugnata autonomamente entro 60 giorni secondo le regole generali vigenti in materia giuslavoristica con riferimento al licenziamento.

Tale ordinanza del Tribunale di Milano, almeno in parte, sembra contraddire la sentenza n. 2802 del 12 febbraio 2015 della Corte di Cassazione che, invece, stabiliva che l’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa estingueva automaticamente il rapporto di lavoro sottostante (dunque non vi era bisogno di intimare il licenziamento né di impugnarlo, ma ogni questione relativa all’espulsione e alle sue conseguenze giuridiche rimaneva di competenza esclusiva del solo Giudice Civile).

Dunque, alla luce di questi orientamenti di alcuni giudici di merito è preferibile essere prudenti e pedanti instaurando due diversi giudizi: uno civile avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di espulsione dalla cooperativa e uno del lavoro avente ad oggetto il sottostante licenziamento.

Infine, si può concludere con una breve nota: se i vantaggi delle cooperative per i lavoratori sono spesso più teorici che reali, l’alta complessità tecnica della materia e il regime di doppia impugnazione rappresentano una seria «difficoltà» e un costo tangibile per il socio-lavoratore. Inoltre, in tali casi si profila anche il problema teorico del rapporto tra i due giudizi (civile con oggetto l’esclusione dalla cooperativa e del lavoro con oggetto il licenziamento) che complica ulteriormente tale delicatissima materia. Tali frontiere concettuali sono aperte e tutt’altro che risolte in modo certo e definitivo.

gianluca teat avvocato lavoro

Avv. Gianluca Teat

Potete contattarmi via e-mail avv.gianluca.teat@gmail.com
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22/03/2016

Riproduzione vietata

(Immagine: Kolkhoznik, particolare del Taras Shevchenko Monument, Sumskaya Street, Kharkov, Ucraina. Immagine usata con licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license (da pagina in lingua russa di Wikepedia voce Колхо́з). I Kolchoz erano le storiche cooperative agricole dell’Unione Sovietica.
Si può affermare che l’attuale sistema socioeconomico italiano spesso ricorra allo schema della cooperativa per abbassare ulteriormente il costo del lavoro. Infatti, immaginiamo l’esempio di una cooperativa che gestisca il servizio di portineria di un’università o che effettui le pulizie giornaliere di un grande hotel. Molto probabilmente tanti soci-lavoratori starebbero infinitamente meglio sotto il profilo retributivo, lavorativo, umano e sociale se fossero assunti direttamente dal «datore di lavoro finale» (ad esempio dall’università e dall’hotel nei nostri esempi). L’argomento «forte» del capitale è il seguente: ma così aumenterebbe il costo del lavoro! Tuttavia, non è nemmeno detto che ciò accada realmente in molti casi. E’ vero che i salari dei dipendenti sarebbero con tutta probabilità più elevati se questi venissero assunti direttamente dal fruitore finale della prestazione, ma, al tempo stesso, non ci sarebbe più il costo della cooperativa e dei suoi vertici amministrativi. Pensate che tali soggetti lavorino gratis o che operino per spirito di solidarietà?
Ormai si sta formando una vera e propria «alleanza di classe» tra i vertici di molte cooperative e il tessuto imprenditoriale esterno alle stesse/dirigenti di varie pubbliche amministrazioni. Molti di questi soggetti, direttamente o indirettamente, consapevolmente o inconsapevolmente, finiscono per «lucrare» sullo sfruttamento del lavoro altrui.
E’ lo stesso meccanismo economico e mentale con cui il partito «comunista» cinese «mette a disposizione» del capitale internazionale i propri lavoratori «sottocosto». Un finto socialismo sempre più opportunista e «politicamente corretto» che serve il più bieco affarismo. Leggere le norme italiane sulle cooperative e vedere la realtà produce un amaro sorriso così come leggere i testi di Mao e visitare una fabbrica della Cina «comunista» di oggi. Questi sono i concetti su cui riflettere per tentare di migliorare la situazione dei lavoratori italiani (e di tutto il mondo) in via legislativa, pacifica e sindacale prima che la situazione diventi realmente esplosiva e incontrollabile).

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