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Condominio Coletti con sotto un cantiere: residente scrive al sindaco per rumori e emissioni

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Condominio Coletti con sotto un cantiere: residente scrive al sindaco per rumori e emissioni
Egregio Signor Sindaco, mi permetto di scriverle perché francamente sono sfinita.

Mi permetto di scrivere per aver ”voce” per me e per tutti i coinquilini del condominio Coletti Cannaregio 2991 che hanno bisogno di comunicare, di cercare, di trasmettere e di trovare soluzioni.

Il mio più grande rammarico nasce dal fatto che la politica si distingue per l’indifferenza verso il cittadino e la perseveranza nel mettere un cappio al collo a chi già come noi cerchiamo solo un posto di dignità in cui vivere e dove dopo il lavoro sia possibile stare in pace con la propria famiglia, pagando le tasse e tutto ciò che ci compete, in silenzio: siamo famiglie di residenti di classe sociale medio bassa chiediamo solo pace per poter vivere le nostre vite.

Siamo informati, sappiamo che:

– sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di “molestie olfattive” mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell’emissione, del criterio della stretta tollerabilità, e non invece, di quello della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 cod. civ., attesa l’inidoneità di quest’ultimo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana (Cass., sent. n. 36905/2015).

Abbiamo già denunciato all’ ARPA, capitaneria di porto prot. nr: 76672 – del 11/06/2018 – CGCCP, e Direz. Serv. Al cittadino e Imprese Settore Autorizzazioni Ambientali con prot. 2018/357135 e nota 2018/369143, uff. servizi mobilità e trasporti Comune di Venezia: 277105/2018 e raccomandate al Direz. Serv. Al cittadino e Imprese Settore Autorizzazioni Ambientali: 15318026387 e 15318026387

– (L’Arpa, ovviamente, dovrebbe tener conto della variabilità della situazione: il disagio muta a seconda delle condizioni atmosferiche, del clima o della semplice volontà di chi si rende autore della condotta illecita. I sopralluoghi, pertanto, dovrebbero esser ripetuti nel tempo, eventualmente dietro segnalazione delle persone interessate, in modo tale che la verifica possa essere fatta quando l’immissione è presente.
L’Arpa e i dipartimenti di prevenzione delle Asl spesso esercitano in maniera coordinata ed integrata le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza ambientale e sanitaria).

– ( Il codice penale, all’art. 674, dice che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…)

– (Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 38297/2004) le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano reato in considerazione dell’idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di molestia tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.)

– Anche sul fronte amministrativo stiamo chiedendo qualche informazione: un accesso agli atti presso la pubblica amministrazione Prot. n. 378802/2018 e Prot. N. 378517/2018. In effetti, il piano regolatore generale (p.r.g.) effettua delle suddivisioni (cosiddette zonizzazioni) contraddistinte dalla comune destinazione dell’area. Pertanto, è strano che in una zona residenziale possa essere presente un impianto del genere.

Dal punto di vista civilistico, invece, l’art. 844 del codice civile, il quale vieta le immissioni intollerabili;

Avvisata formalmente la controparte invitandola alla mediazione o alla negoziazione ( vedi allegato ) al momento purtroppo senza esito.

Mi rivolgo a Lei sig. Sindaco Brugnaro.

Letto anche che:
-(Considerando che la stessa Corte di Cassazione recita che è configurabile il reato di getto pericoloso di cose in caso di produzione di “molestie olfattive” mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell’emissione, del criterio della stretta tollerabilità, e non invece, di quello della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 cod. civ., attesa l’inidoneità di quest’ultimo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana (Cass., sent. n. 36905/2015).)

-(Ancora, in tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, l’emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale, comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute (Cass. n. 31477/2013).)

La invitiamo, quindi, ad una mediazione, a trovare una soluzione affinché il cantiere C. s.r.l. possa continuare, ed eventualmente, migliorare la propria attività e noi condomini del Coletti si possa aspirare ad avere una nostra dignità di vita quotidiana con le nostre famiglie.

Confidando in un esito celere e positivo, con Stima,

Antonella forte
(condominio Coletti – Cannaregio 2991)

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