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Come cambierá il regime dei licenziamenti dopo il «Jobs Act»?

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Come cambierá il regime dei licenziamenti dopo il «Jobs Act»?

Molti lettori avranno sicuramente sentito dire che le riforme portate avanti dal Governo Renzi hanno causato una crescente precarizzazione del lavoro e che il regime giuridico dei licenziamenti è stato profondamente innovato. In un articolo è impossibile sintetizzare tutte le complesse questioni giuridiche e socio-economiche che caratterizzanno tale delicata materia. Di conseguenza, il presente scritto sarà il primo di una breve serie dedicata ai licenziamenti.

Innanzitutto, è utile chiarire la portata di certi concetti che vengono sovente menzionati dai mezzi di informazione di massa, ma che risultano oscuri ai più. Uno di questi è la differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria. Spesso sui giornali o in televisione o in internet vengono utilizzate tali espressioni con riferimento ai licenziamenti, ma cosa vogliono dire esattamente?

La tutela reale e obbligatoria fanno riferimento al regime sanzionatorio previsto in caso di licenziamento illegittimo, ovverosia indicano a quali conseguenze giuridiche va incontro il datore di lavoro nell’ipotesi di violazione delle norme che disciplinano i licenziamenti.
La tutela reale è quella più ampia e completa, in quanto comporta la reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro e il risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo. Introdotta dall’art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), la sua area di applicazione è stata progressivamente ridotta negli ultimi anni.
La tutela obbligatoria, invece, consiste sostanzialmente nel pagamento di un’indennitá risarcitoria. Pertanto, in presenza di un licenziamento illegittimo, il datore di lavoro potrá unicamente essere «costretto» a pagare una somma di denaro, ma il rapporto di lavoro non potrá essere ricostituito attraverso una sentenza del giudice.

Come interviene il «Jobs Act» in materia?
Il Decreto Legislativo n. 23/2015, emanato in attuazione della Legge delega n. 183/2014 (quella che il Governo ha battezzato «Jobs Act» in ossequio all’anglofilia dominante), prevede dei nuovi

Diritto del Lavoro, a cura dell’Avv. Gianluca Teat

meccanismi per il calcolo dell’indennitá risarcitoria che sará commisurata all’anzianitá di servizio mentre la tutela reale verrá limitata a ipotesi del tutto particolari. L’innovazione del «Jobs Act» non consiste tanto in una riduzione dell’area della tutela reale (giá ampiamente erosa nel 2012 dalla Riforma Fornero -Legge n. 92/2012-), quanto nel parametrare l’indennitá risarcitoria nel caso di tutela obbligatoria agli anni di anzianitá di servizio del dipendente (la misura di tale indennitá aumenta con l’anzianitá di servizio).

Nel prossimo articolo entreremo piú in dettaglio in tale complessa materia siccome al suo interno «si incrociano» diversi istituti quali il licenziamento ingiustificato, nullo e inefficace. Quello che è importante rimarcare in questa sede è il seguente fatto: non è escluso (anche conoscendo la «malizia» di molti datori di lavoro della nostra Penisola) che in futuro si crei una sorta di «precariato strutturale a tempo inderminato», ovverosia che si diffonda il fenomeno di lavoratori che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato per 1 o 2 anni e poi licenziati illegittimamente, siccome l’indennitá risarcitoria è parametrata agli anni di anzianitá di servizio e la tutela reale è limitata a pochi casi del tutto particolari (che analizzeremo in futuro). Di conseguenza, dato che sará molto «economico» licenziare un dipendente entrato da poco in azienda, l’assunzione a tempo indeterminato non fornirá le certezze di un tempo in termini di possibilitá di pianificazione della vita familiare ed extralavorativa.

Nel prossimo articolo entreremo maggiormente nel dettaglio e cercheremo di fare la massima chiarezza possibile (anche con una serie di esempi) in una materia ormai divenuta complicatissima persino per gli esperti, in quanto al suo interno si sono stratificate normative nel corso di decenni senza alcun vero coordinamento sistematico e senza che sia mai stato emanato un «Codice del Lavoro». Da alcuni anni, in particolare, il nostro Legislatore «sforna» norme in materia che sono lunghissime, «cervellotiche» e «contorte». Una cancelleria imperiale in stile «antica Bisanzio» dietro cui «sussurra» la Confindustria. Solamente così definirei in modo intellettualmente onesto il Legislatore italiano degli ultimi anni in tale settore.

gianluca teat avv VTWIDGET

Avv. Gianluca Teat
(Potete contattarmi anche via e-mail gt.teat@gmail.com oppure sul profilo Facebook Avv. Gianluca Teat)

20/12/2015

Riproduzione vietata

(Immagine: La Regina Maria di Scozia dice addio alla Francia (1851), olio su tela, del pittore inglese William Powell Frith (1819-1909). Ritrae la famosa Regina Maria di Scozia mentre lascia la Francia. Anche il licenziamento è una sorta di addio, ma sovente molto meno «romantico» rispetto a quello che si puó ammirare in questo bel quadro.)

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